Nullo l’avviso di accertamento nella lingua del paese UE

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Nullo l’avviso di accertamento affinché esso sia reso comprensibile al destinatario e questi sia, di conseguenza, in grado di assumere le conseguenti decisioni.

E’ questa la sintesi della motivazione con cui ieri la Commissione Tributaria Provinciale di Brescia ha accolto da una società avente sede nella Repubblica Ceca avverso un avviso di liquidazione dell’imposta e irrogazione di sanzioni emesso dall’Agenzia delle Entrate.

Il ricorrente, nel rivolgersi all’organo giurisdizionale tributario, ha eccepito.

Motivo unico del ricorso, pertanto di difesa.

Malgrado l’opposizione dell’Ufficio, la Commissione ha accolto nella sua lingua”.

La pronuncia in esame rappresenta una grande novità e si dimostra assai significativa poiché afferma un principio che, pur non essendo espressamente previsto il profilo sostanziale.

Analoga pronuncia era stata espressa dalla Commissione Tributaria di Roma che, nella sentenza n. 17702/14, si era espressa su un ricorso con cui era stata impugnata una cartella di pagamento dell’Iva.

Anche in questomeno sintetica, deve essere resa possibile nei confronti del destinatario che, in caso contrario, potrà presentare opposizione al giudice (in quel caso tratta vasi di opposizione all’esecuzione).

Infine, a supporto del contribuente (legge n. 212/2000) che pone a carico dell’amministrazione finanziaria l’obbligo di assicurare al contribuente l’effettiva conoscenza degli atti a lui destinati.

La sentenza oggi in commento secondo le indicazioni della Commissione Tributaria.

19 dicembre 2017

 

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