Adeguatezza delle tariffe dei dottori commercialisti : il professionista riveste, nelle procedure della crisi, un ruolo di rilievo, che finisce per incidere anche sulla posizione dei terzi con la conseguenza che anche la determinazione del compenso al professionista dovrebbe permettere di ridurre al minimo i rischi di condotte lesive della sua terzietà.
Il tema del ricorso si fonda sullo sfasamento temporale esistente tra il momento di predisposizione delle tariffe dei dottori commercialisti, di cui al d.P.R. 10 ottobre 1994, n, 645, rispetto all’introduzione della relazione di cui all’art. 161, comma 3, legge fall.
La prima considerazione è, dunque, che, pur non prevedendo espressamente la tariffa professionale detta relazione per ragioni temporali, la medesima va ricondotta alla previsione più adeguata.
Occorre inoltre considerare in generale che, come è stato da tempo osservato, il professionista riveste, nelle procedure della crisi come quella in esame, un ruolo di rilievo, che finisce per incidere anche sulla posizione dei terzi.
Onde poi anche la determinazione del compenso al professionista dovrebbe permettere di ridurre al minimo i rischi di condotte lesive della sua terzietà.
Al riguardo, di recente la Corte di Cassazione ha chiarito che l’art. 161, 3 comma 3, legge fall. (già nel testo in vigore prima delle modifiche apportate dal d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134) richiede che l’attestatore sia in posizione di terzietà ed indipendenza rispetto al debitore, avendo il legislatore sotteso «una netta opzione di indipendenza qualificata, professionalità tecnica e mancanza di conflitto d’interessi».
L’art. 31 del citato d.P.R., nel fissare gli onorari da corrispondere, distingue:
a) le perizie, i motivati pareri e le consulenze, prendendo a parametro il «valore della pratica»;
b) la valutazione di singoli beni e diritti, ove il parametro è invece costituito dall’«ammontare dei valori»;
c) la valutazione di aziende, rami di azienda e patrimoni, dove si guarda all’«ammontare complessivo delle attività e delle passività»;
d) la valutazione di partecipazioni sociali non quotate, cui estende pro quota il criterio precedente;
e) le relazioni di stima di cui agli artt. 2343, 2343-bis, 2501-quinquies c.c., per le quali parimenti la norma rinvia ai criteri individuati sopra, a seconda che si tratti di stimare beni, diritti, aziende, partecipazioni sociali.
Non trattandosi di previsioni tassative, ma di elenchi dovuti alla diversa conformazione e natura della prestazione, non vi è dubbio che occorra individuare quella più affine.
Il collegio ha quindi reputato che la norma applicabile fosse quella prevista alla lett. e) dell’art. 31 del citato d.P.R., per affinità con le altre relazioni ivi previste e non escludendo affatto, quindi, la norma un apporto cognitivo ulteriore al mero conteggio da parte del tecnico.
Cassazione civile n. 3599/2018
18 febbraio 2018










