In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità dell’impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, dipendenti o liberi professionisti.
La Corte di Cassazione si sofferma sul ragionamento, portato avanti dall’imprenditore, secondo il quale le carenze relative alla corretta tenuta della contabilità dovevano essere imputate al precedente commercialista.
Al riguardo, osserva che i giudici di merito, con un ragionamento privo di illogicità manifesta e non contraddittorio, hanno ritenuto che non può reputarsi che l’amministratore non avesse l’obbligo di occuparsi della regolare tenuta delle scritture contabili.
E’ noto, infatti, il principio secondo il quale incombe sull’imprenditore l’obbligo di controllare l’operato di coloro ai quali è affidata la contabilità.
Infatti, è principio di diritto consolidato della Suprema Corte quello secondo il quale, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, l’imprenditore non è esente da responsabilità nel caso in cui affidi la contabilità
dell’impresa a soggetti forniti di specifiche cognizioni tecniche, dipendenti o liberi professionisti, in quanto, non essendo esonerato dall’obbligo di vigilare e controllare le attività svolte dai delegati, sussiste una presunzione semplice, superabile solo con una rigorosa prova contraria, che i dati siano trascritti
secondo le indicazioni fornite dal titolare dell’impresa (Sez. 5, n. 2812 del 17/10/2013, Manfrellotti, Rv. 258947; Sez. 5, n. 709 del 01/10/1998, dep. 1999, Mollo, Rv. 212147).
Nel caso di specie, la descritta presunzione peraltro non può essere superata dalle difficoltà economiche ovvero dai problemi di salute, elementi correttamente reputati dai giudici di merito non idonei a provare l’incolpevole impossibilità di assicurare la regolare tenuta della contabilità.
cassazione penale n. 20798/2018
12 maggio 2018










