Sicurezza sul lavoro : responsabilità 231 della società e dei soggetti preposti al controllo dell’attività lavorativa

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Sicurezza sul lavoro : responsabilità 231 della società e dei soggetti preposti al controllo dell’attività lavorativa .

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 16 aprile 2018, n. 16713, si è pronunciata sulla responsabilità del dato dell’attività lavorativa e in assenza di Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

In particolare, tale pronuncia ha avuto), oltre a riconoscere la responsabilità di una società.

Il fatto.

In merito a tale vicenda rilevano questioni relative alla colpa in materia di sicurezza sul luogo di lavoro e di responsabilità sia dell’ente sia dei soggetti aventi funzioni, rispettivamente, di rappresentanza e di controllo dell’attività lavorativa.

In primo luogo, si nota come la Corte abbia analizzato dall’art. 40 cpv., c.p.

La Suprema Corte, afferma ancora come il principio di colpevolezza escluda qualsiasi auto dalla violazione rappresenti o meno la “concretizzazione” del rischio che la regola stessa mirava a prevenire.

Affinché sia ravvisabile una responsabilità soggettiva sul piano della colpa, in particolare con riferimento verificarsi.

Se si viene a creare un rischio nuovo, che dunque esula da quella regola di condotta, la responsabilità non è configurabile.

Quanto all’attuazione delle norme antinfortunistiche.

La sua responsabilità è esclusa solamente qualora il lavoratore di lavoro in relazione alla natura e allo scopo delle mansioni di cui investe il proprio indipendente.

Nel caso di specie, invece, il dato dagli artt. 28 e 174 del D. Lgs 81/2008.

Pertantolare della posizione di garanzia” .

Quanto si possono rinvenire elementi riconducibili sia alla culpa in vigilando sia alla culpa in eligendo.

I primi sono individuabili nell’omissione di vigilare sulla concreta attuazione delle misure di sicurezza, i secondi per aver dato.

Inoltre, non è stata rilevata alcuna delega di funzioni per cui i compiti spettanti al dato, senza dubbio, in una posizione di apicalità.

Per quanto in forza di un interesse o di un vantaggio dell’ente ai fini di imputare tale responsabilità secondo il criterio della colpa c.d. d’organizzazione.

Orbene, riguardo ai criteri dell’interesse e del vantaggio rapportati al problema della compatibilità tra fattispecie di reato secondo cui i suddetti criteri si pongono in una posizione di alternatività.

Ciò sta a significare che non è necessario che ricorrano entrambi affinché si configuri la responsabilità dell’ente; i due criteri (interesse e vantaggio) differiscono nel momento in cui sono individuabili e, quindi, apprezzabili.

L’interesse, avente carattere soggettivo, è individuabile ex ante, il vantaggio che ha carattere oggettivo, invece, è individuabile ex post in base agli effetti concretatesi successivamente alla realizzazione dell’illecito.

Quanto dell’interesse o del vantaggio in via indiretta.

Pertanto di determinate mansioni.

Di talché ricorre il requisito.

Alla luce di quanto di un suo vantaggio.

Nel caso in questione, i giudici hanno effettuato elementi configuranti il vantaggio della società ed hanno escluso la sussistenza dei requisiti richiesti dall’art. 6 del d. lgs 231/2001 idonei a escluderne la responsabilità.

Scarica testo integrale della sentenza Cassazione 16713 del 2018.

8 maggio 2018

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