Negligenza professionale del commercialista

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Nella sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha esaminato un caso di negligenza professionale del commercialista, reo di aver depositato tardivamente un ricorso avverso avviso di accertamento.

Tre contribuenti hanno chiamato in giudizio il commercialista, deducendo la sua responsabilità professionale per aver negligentemente eseguito l’incarico di proporre, dinanzi alla competente Commissione Tributaria, opposizione agli avvisi di accertamento loro notificati dall’Agenzia delle Entrate di Ostuni per il pagamento della complessiva somma di C 2.185.669,00.

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Con il primo motivo i ricorrenti deducono , l’omesso esame di fatti decisivi per il giudizio lamentando che la Corte si era limitata a riesaminare le sentenze della Commissione Provinciale pronunciate in relazione ad altri due ricorsi affidati ad un diverso professionista ( aventi per oggetto l’accertamento relativo alla medesima verifica fiscale e ad analoga contestazione concernente la distribuzione di utili extrabilancio da parte delle due società ) i quali avevano avuto esito per loro positivo.

Pur ritenendo che essi costituissero “sicuramente precedenti favorevoli su analoghe istanze di addebito fiscale” , aveva affermato che tali decisioni non fornivano elementi convincenti per formulare un giudizio prognostico rispetto alle azioni che l’imputato aveva tardivamente introdotto.

Al riguardo, i ricorrenti censurano la decisione assumendo anche che i giudici d’appello, pur soffermandosi sulla valutazione di tali precedenti, avevano omesso del tutto di analizzare il contenuto dei ricorsi tardivamente presentati dal commercialista e fondati su motivi diversi, con ciò formulando un giudizio prognostico del possibile esito della controversia non attendibile, sul quale era stato basato il rigetto dell’impugnazione.

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Il motivo è stato ritenuto  inammissibile per mancanza di autosufficienza rispetto alla censura sollevata.

La Corte d’Appello, infatti, applicando correttamente i principi affermati dalla consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione ( cfr. Cass. 22026/2004; Cass. 11548/2013 ) ha condiviso la valutazione del Tribunale affermando che, pur pacifica la negligenza professionale del commercialista ( statuizione dalla quale è dipesa la condanna per il danno non patrimoniale), una valutazione prognostica dei ricorsi non consentiva di ritenere che sarebbero stati accolti.

Cassazione 13769/2018

4 giugno 2018

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