La recente sentenza della Corte di Cassazione penale (sentenza n.35792 del 26.07.2018), interviene nel pieno del dibattito con l’introduzione di precisi obblighi per gli enti dotati di un modello di organizzazione e controllo ex D.Lgs. 231/2001.
La pronuncia rappresenta un primo punto aziendale virtuoso.
Gli Ermellini sono stati chiamati a decidere su un ricorso al termine di un procedimento.
Imputato del dovere ex articolo 51 del codice penale.
La Cassazione ha concluso per la non applicazione della scriminante e quindi per la sua colpevolezza.
Preliminarmente, la Corte ha evidenziato alla corruzione e di delineare un particolare status giuslavoristico a tutela del dipendente che segnala gli abusi, salvandolo da sanzioni, licenziamenti o discriminazioni collegate alla segnalazione.
Tuttavia, sottorizzando improprie attività investigative, in violazione dei limiti imposti dalla legge.
Testualmente nella sentenza in commentorizzando improprie attività investigative, in violazione dei limiti posti dalla legge”.
E ancora che “la mancata previsione di un obbligo informativo non consente di ritenerne la configurazione neanche in forma putativa, non profilandosi come scusabile alcun errore riguardo l’esistenza di un dovere che possa giustificare l’indebito”.
La conclusione è che “l’insussistenza dell’invocata scriminante dell’adempimento delle azioni illecite altrui”.
Per la Cassazione penale, dunque, il dipendente che si improvvisa investigatore, violando la legge per raccogliere prove di illeciti nell’ambiente di lavoro, non può invocare la tutela del whistleblowing.
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30 luglio 2018









