In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (omessa dichiarazione) da parte di professionista incaricato dal contribuente, quest’ultimo è tenuto a vigilare sulla corretta esecuzione dell’incarico, a meno che non dimostri che l’intermediario abbia mascherato fraudolentemente il proprio inadempimento.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi (omessa dichiarazione) da parte di professionista incaricato dal contribuente, quest’ultimo è tenuto a vigilare sulla corretta esecuzione dell’incarico, a meno che non dimostri che l’intermediario abbia mascherato fraudolentemente il proprio inadempimento.
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La Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di professionista incaricato dal contribuente, quest’ultimo è tenuto a vigilare sulla corretta esecuzione dell’incarico, a meno che non dimostri che l’intermediario abbia mascherato fraudolentemente il proprio inadempimento (cfr. Cass. n. 11832/2016, Cass. n.6223/2017).
L’onere di provare la mancanza di colpa dalla quale deriva l’esonero dal pagamento di sanzioni grava in ogni caso sul contribuente, il quale è parimenti tenuto a dimostrare di avere fornito al professionista la provvista per il pagamento dei tributi (cfr. Cass. n.6930/2017, Cass. n. 24535/2017).
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rilevato l’evidente errore nel quale è incorso il giudice tributario di appello che, per il solo fatto del conferimento dell’incarico di presentazione della dichiarazione ad un commercialista, ha escluso la legittimità delle sanzioni applicate al contribuente dall’Ufficio, non uniformandosi ai principi giurisprudenziali sopra riportati.
15 gennaio 2019










