231 e sicurezza sul lavoro : la catena di responsabilità nei cantieri con più imprese

Con la sentenza n. 15335/2019 la Corte di Cassazione, in tema di 231 e sicurezza sul lavoro e in ordine alla catena di responsabilità nei cantieri , ha precisato che , riguardo agli infortuni sul lavoro, il committente, nei cantieri temporanei o mobili in cui sia prevista la presenza (anche non contemporanea) di più imprese esecutrici, ha l’obbligo di: 

  • di elaborare il documento unico di valutazione dei rischi di cui all’art. 26, comma 3, d.lgs n. 81 del 2008;
  • di nominare il coordinatore per la progettazione dell’opera di cui agli artt. 89, comma 1, lett. e), e 91 d.lgs n. 81 del 2008 (CSP), deputato a redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC);
  • nominare il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, di cui agli artt. 89, comma 1, lett. f) e 92 d.lgs n. 81 del 2008 (CSE), deputato a verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa, sia in relazione al PSC che in rapporto ai lavori da eseguirsi.

In applicazione di tale principio, secondo il giudice di legittimità, è immune da censure la sentenza di merito che aveva affermato la responsabilità, per il reato di omicidio colposo, degli amministratori della società committente dei lavori, in conseguenza dell’infortunio sul lavoro occorso a un dipendente della società alla quale la subappaltatrice della prima affidataria dei lavori aveva a sua volta subappaltato i lavori.

E ciò proprio in ragione della mancata nomina del Coordinatore per l’Esecuzione dei lavoratori e delle gravissime carenze dei Piano Operativo di Sicurezza delle imprese esecutrici.  

Per tali ragioni, la società è stata ritenuta responsabile dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 5, comma 1, lett. a) e 25-septies, d.lgs. n. 231 del 2001.

Cassazione Penale 15335 del 2019

17 aprile 2019

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