Revenge porn : c’è intesa in Parlamento tra le forze politiche

Mentre in Parlamento si discute del provvedimento concernente “disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” che introduce, tra l’altro il cosiddetto “codice rosso” per la trattazione urgente, da parte dell’Autorità Giudiziaria, dei casi di violenza, facciamo un breve punto sul fenomeno del c.d. “ revenge porn ” sul quale sembra essere stato raggiunto un accordo tra le forze politiche.

Il revenge porn, talvolta indicato come “vendetta porno”, è una pratica, purtroppo molto diffusa nella rete, che consiste nella pubblicazione, ovvero nella minaccia di pubblicazione, anche a scopo di estorsione, di fotografie o video che mostrano persone impegnate in attività sessuali o in pose sessualmente esplicite.

Molte le circostanze in cui il fenomeno si verifica, spesso in occasione della chiusura di una relazione e dunque per vendetta di ex coniugi, compagni/e o fidanzati/e. 

Una delle vicende più note è quella di Tiziana Cantone, che si è tolta la vita il 13 settembre 2016, dopo che un suo video hard era diventato virale in rete, e dopo che inutilmente si era rivolta alla Magistratura chiedendone la rimozione dai siti e motori di ricerca. 

Più di recente, nel marzo del 2019, è stata vittima una deputata, l’onorevole Giulia Sarti.

L’ordinamento italiano, nella configurazione attuale, riconduce una possibile tutela rispetto a tale pratica nei reati di diffamazione, di estorsione ovvero di illecito trattamento dei dati: in tutti e tre i casi, le fattispecie esistenti non sembrano cogliere in pieno la gravità e la peculiarità del fenomeno. 

Allo stato, esistono in Senato due proposte di legge: una d’iniziativa di maggioranza (S.1076) e una d’inziziativa dell’opposizione (S.1134).

Sinteticamente, entrambi i progetti prevedono l’introduzione di un nuovo articolo nel codice penale, il 612-ter, con una serie di ipotesi di reato che nella versione base prevede, come condizione di procedibilità, la querela della parte offesa (entro sei mesi in luogo dei tre ordinari) e la procedibilità d’ufficio per le ipotesi più gravi.

Numerose e articolate sono le previsioni di aggravanti.

Il DDL S.1076 introduce anche misure e obblighi in capo ai gestori dei servizi internet e social, con procedure e rimedi specifici per consentire la rimozione dei contenuti.

Infine, sempre il DDL S.1076, prevede l’emanazione di linee guida, da parte del Ministero dell’istruzione, per la prevenzione del fenomeno nelle scuole.

Senato 1076

Senato 1134

2 aprile 2019

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