Copia forense, acquisizione di immagini, atto di accertamenti irripetibili ecc.
Proviamo a rileggere la pronuncia avvalendoci di ampi stralci della stessa che rappresenta, ad avviso di chi scrive, una di quelle sentenze “fondamentali” perché sintetizza e rinvia a tutta una serie di principi di diritto tecnico e acquisizione di prova.
Anche il caso giudiziario è curioso e interessante e merita di essere ricostruito in dettaglio.
Il fatto
Si tratta della vicenda di un giornalista di un notorizzazione di intercettazioni riguardanti un parlamentare e la distruzione di altre conversazioni ritenute irrilevanti.
Per ricostruire la vicenda, vengono acquisite le immagini del sistema di sorveglianza interno al palazzo di Giustizia ma con una modalità che, a parere della difesa, non era immune da vizi.
Si rileva, innanzitutto bit», unica operazione che garantirebbe una replica integrale di tutti i dati contenuti su un disco o partizione di esso, idonea a riprodurre una copia identica all’originale. Ciò per evitarne la manipolazione ovvero l’alterazione.
Nel caso in esame, invece, le copie sarebbero state effettuate da un cancelliere in servizio nell’ufficio attraverso l’estrapolazione di dati dal sistema e poi inseriti all’interno di una semplice chiavetta USB e poi masterizzati su due DVD, senza procedere a realizzare una copia forense in contraddittorio con la difesa.
L’eccezione mossa, quindi, è quella di inutilizzabilità dei filmati in quantorio.
Sotto, però, di comprendere il reale intervallo esistente tra i vari frammenti e, conseguentemente, l’effettiva durata delle singole azioni che i soggetti compiono.
Al riguardo, l’elaborato possibile ricostruire temporalmente tutti gli accadimenti.
Definizione di atto irripetibile
La Corte di Cassazione respinge il ricorso affermando innanzituttoria o della sua genuinità (v. Sez. 1, n. 14511 del 05/03/2009, Stabile Aversano, Rv. 243150)”.
Prosegue individuando l’elemento distintivo di tali accertamenti che “ex art. 360 cod. proc. pen. devono connotarsi per il loro avere carattere valutativo su base tecnico- scientifica”.
Sul punto ed alla sua prova, che si esauriscono nei semplici rilievi, ma il loro studio e la relativa elaborazione critica, necessariamente soggettivi e per lo più su base tecnico-scientifica; tale distinzione trova testuale conferma normativa negli artt. 354, 359 e 360 cod. proc. pen. che menzionano separatamente i termini “rilievi” e “accertamenti” (Sez. 1, n. 301 del 09/02/1990, Duraccio, Rv. 183648)”.
La nozione di accertamento il loro studio e la loro valutazione critica.
Non è quindi sufficiente la mera irripetibilità del dato come irripetibile.
Si veda al riguardo, i principi di diritto, non sono ritenuti idonei a mutarne la natura:
- prelievi di polvere da sparo, operazione che necessità di un tempestivo intervento dall’art. 360 cod. proc. pen.;
- esaltazione e successiva estrazione delle impronte digitali, specie se effettuata su oggetti che sono esposti all’esterno e, quindi, di certa irreversibile dispersione (anche se tale operazione necessita di elevate professionalità ai fini di una sua visualizzazione attraverso l’impiego di sofisticate strumentazioni scientifiche, non perde mai il connotato del rilievo).
L’estrazione di dati da un computer non è atto digitale, operazione che non necessita di perizia o consulenza tecnica.
L’estrapolazione di foto irripetibile.
Al riguardo, il principio di diritto conoscitivo nella prospettiva dibattimentale, essendo sempre comunque assicurata la riproducibilità di informazioni identiche a quelle contenute nell’originale (Sez. 1, n. 14511 del 05/03/2009, Stabile Aversano, Rv. 243150)”.
Le videoregistrazioni acquisite seppure definite “copie” di quanto di “cloni”.
Insomma, la Cassazione chiude affermando che “parlare di “copia” di una riproduzione di sequenze di immagini di una scena di una vita reale, laddove la videoregistrazione risulta essere ex se già una “copia” riproduzione degli accadimenti che interessano persone o cose di quanto fisico realizzi una “copia””.
Certamente più correttorio che viene appreso tal quale a quello originale e di cui è ipotizzabile una indefinita possibilità di duplicazione.
La circostanza rende differente il concetto tecnico, non potrà mai essere identica all’originale.
L’applicazione al caso di specie
I file che riproducono le video-riprese effettuate per mezzo di impianti di videosorveglianza posti a tutela di uffici pubblici risultano essere dei documenti la cui acquisizione è regolamentata dall’art. 234 cod. pen.
Pur non essendoci una specifica disciplina in tema di riprese visive e delle prove che ne conseguono, le Sezioni unite (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Prisco, Rv. 234267), hanno stabilito penale ed indipendentemente da esso, non possono essere considerate prove atipiche ex art. 189 cod. proc. pen., ma devono essere qualificate come documenti da utilizzare quali prove documentali nel processo.
L’art. 234 cod. proc. pen. dispone che «è consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti persone o cose mediante la fotografia, la fonografia e qualsiasi altro mezzo», con ciò implicitamente escludendo che possa assumere rilevanza l’utilizzazione della modalità analogica ovvero digitale per mezzo della quale è avvenuta la videoregistrazione e la successiva conservazione.
I problemi connessi all’eventuale non genuinità di tali documenti, di conseguenza, sono estranei al tema dell’utilizzabilità o meno degli stessi, dovendosi invece accertare se essi siano stati, se del caso, manipolati; evenienza comune alla corrispondente acquisizione di documenti in formato analogico o cartaceo.
Altrettanto non applicabile al caso di specie è la normativa in tema di perquisizione (artt. 247, comma 1-bis e 254-bis cod. proc. pen.).
Nel caso di specie, si tratta di un funzionario di cancelleria in servizio presso la Procura della Repubblica che, alla presenza di un ufficiale di polizia giudiziaria e sotto.
E comunque, anche qualora si ritenessero applicabili quelle norme, esse prevedono unicamente il rispetto e non sull’utilizzabilità.










