IRAP a carico del commercialista in vari ruoli esercitati

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Nella sentenza in commento la Corte di Cassazione, accogliendo il ricorso, opera una corposa disamina in tema di tenutezza IRAP a carico del commercialista in vari ruoli (come amministratore, revisore e sindaco di una società).

La contribuente Associazione Professionale ha presentato all’Agenzia delle Entrate domanda di rimborso dell’importo indebitamente versato, a titolo di imposta regionale sulle attività produttive, per gli anni d’imposta 2004 e 2005, in relazione ai redditi percepiti dai professionisti associati a titolo di compenso per la loro partecipazione ad alcuni collegi sindacali di terze compagini, deducendo che per tale attività gli stessi associati non si sono avvalsi di alcuna autonoma organizzazione, o comunque hanno utilizzato l’autonoma organizzazione fornita non dalla stessa Associazione, ma dalle strutture dei soggetti terzi che hanno loro conferito le relative cariche sindacali.

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Avverso il silenzio-rifiuto formatosi sull’istanza, il contribuente ha proposto ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, che lo ha accolto.

L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto appello, contro la decisione di primo grado, dinanzi alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, che lo ha accolto, con la sentenza n. 159/50/13, depositata il 21 novembre 2013, compensando le spese di lite.

Il contribuente ha quindi proposto ricorso per la cassazione della predetta sentenza di secondo grado, articolando un solo motivo, con il quale denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, num. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, istitutivo dell’ IRAP e degli artt. 3 e 53 Cost., per avere il giudice a quo valutato la sussistenza dell’autonomia organizzativa con riferimento alla struttura dell’ Associazione, e non con riguardo all’attività di membri di collegi sindacali svolta dai singoli associati, alla quale si riferiva invece la domanda di rimborso, che aveva per oggetto esclusivamente l’IRAP conseguente all’inclusione, nella base imponibile, dei redditi tratti dagli associati dall’esercizio di tali cariche.

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La Cassazione ha accolto il ricorso ricordando che, con specifico riguardo alla fattispecie nella quale l’attività dell’eventuale soggetto passivo dell’imposizione viene espletata a favore di un soggetto terzo già dotato di una propria struttura organizzativa e deve coordinarsi con quest’ultima, ed in particolare con riferimento all’ipotesi del commercialista che operi quale sindaco o come amministratore di società, ha elaborato i seguenti principi (già richiamati in parte anche da Cass. 17/2/2016, n. 4246 e da Cass. 19/7/2016, n. 19327):

. «non ha diritto al rimborso dell’IRAP il commercialista che, nello svolgimento dell’attività di sindaco, utilizza beni strumentali in misura eccedente il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività professionale» (Cass. 19/7/2011, n. 15803, in motivazione);

. «il libero professionista, che opera come amministratore di società o presidente del consiglio di amministrazione, non va soggetto all’IRAP per la parte di ricavo netto che risulta da quelle

attività, soltanto se adempie alla funzione senza ricorrere ad un’autonoma struttura organizzativa» (Cass. 29/1/2009, n. 4959, in motivazione);

. «In tema d’IRAP, non realizza il presupposto impositivo l’esercizio dell’attività di sindaco e di componente di organi di amministrazione e controllo di enti di categoria, che avvenga in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all’interno di un’associazione professionale, senza ricorrere ad un’autonoma organizzazione» (Cass. 29/09/2016, n. 19327);

. «In tema di IRAP, il commercialista che sia anche amministratore, revisore e sindaco di una società non soggiace all’imposta per il reddito netto di tali attività, in quanto è soggetta ad imposizione fiscale unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata; il che non si verifica nella specie, atteso che per la soggezione all’IRAP non è sufficiente che il commercialista normalmente operi presso uno studio professionale, atteso che tale presupposto non integra, di per sé, il requisito dell’autonoma organizzazione rispetto ad un’attività rilevante quale organo di una compagine terza» (Cass. 03/07/2017, n. 16372);

. «il dottore commercialista che svolga anche attività di sindaco e revisore di società non soggiace ad IRAP per il reddito netto di tali attività, in quanto soggetta ad imposizione è unicamente l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata (Cass. 16372/2017 Rv. 644928), fermo l’onere del contribuente di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo (Cass. 3434/2012 Rv. 621930)» (Cass. 14/3/2018, n. 12052, in motivazione).

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Nel caso di specie, la Cassazione ha concluso per la fondatezza del ricorso rimandando in secondo grado per altro giudizio.

Ciò poiché la sentenza della CTR impugnata, in punto di diritto, si è discostata da tale orientamento, laddove ha commisurato l’accertamento dell’esistenza, o meno, dell’autonoma organizzazione esclusivamente alla struttura organizzativa della stessa Associazione ricorrente, che è, di per sé sola, incontestata ed ontologicamente connessa al fenomeno associativo.

Tuttavia, il caso di specie imponeva di accertare se, a carico della medesima compagine professionale collettiva, potesse ritenersi realizzato il presupposto impositivo dell’imposta regionale sulle attività produttive relativamente all’esercizio, da parte dei singoli associati, anche dell’attività di sindaco o di componente di organi di amministrazione e controllo di enti e società, avvenuto in modo individuale e separato rispetto ad ulteriori attività espletate all’interno dell’associazione professionale.

Il giudice a quo avrebbe pertanto dovuto verificare se l’associazione professionale contribuente, che ha chiesto il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta, avesse o meno fornito la prova sia dell’assenza delle condizioni di legge dell’imposizione, sia della possibilità di scorporare le diverse categorie di compensi, rispetto alle attività svolte dai singoli associati quali organi di una compagine terza.

Cassazione civile 12495 del 10 maggio 2019

15 maggio 2019

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