Social network : apologia, istigazione a delinquere o vera a propria adesione associativa. Un recente caso in tema di terrorismo

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La recente sentenza della Cassazione Penale ci consente di affrontare un tema di grande interesse per la nostra comunità di operato, della ricerca della prova in internet nell’era dei social network.

Il caso è quello di un’ipotesi di terrorismo con alcuni soggetti chiamati in causa per aver incitato alla partecipazione alla “Jihad” e diffuso i relativi messaggi attraverso la creazione di pagine o la diffusione e la condivisione di contenuti su Facebook sebbene, talvolta, mediante l’utilizzo di nomi di fantasia.

L’elaborazione della giurisprudenza di legittimità, nell’affrontare l’inedito delle condotte.

L’individuazione del minimo partecipativo risulta fondamentale per determinare ciò che è idoneo a realizzare la lesione dell’interesse protetto di cui all’articolo 414 cod. pen. (istigazione a delinquere).

Il tutto degli scopi del sodalizio terroristico dalla lecita manifestazione di pensieri ed opinioni che, quantunque riprovevoli ed estranei all’humus culturale dei paesi occidentali, rientrano nella tutela costituzionale dell’art. 21.

Secondo la Corte “La norma di confine che delimita la condotta partecipativa dal basso è costituita dalla fattispecie di cui all’art. 414 cod.pen. che, nella sua duplice declinazione, sanziona l’istigazione, intesa quale sollecitazione all’insorgenza ovvero al rafforzamento delittuoso finalizzata a determinarne l’emulazione. Trattasi di condotte connotate da dolo generico, che postulano come modalità costitutiva la destinazione del messaggio ad una pluralità di destinatari e punibili solo in presenza dell’effettiva idoneità della condotta istigatrice o apologetica a turbare l’ordine pubblico”.

E ancora “la giurisprudenza di questa Corte ha puntualizzato”.

Applicando questi principi all’era dei social network, la Cassazione ha ritenuto bellico siro-iracheno e all’Isis che ne è parte attiva, dai quali, anche solo indirettamente, possa dedursi un richiamo alla jihad islamica e al martirio, in considerazione, sia della natura di organizzazioni terroristiche, rilevanti ai sensi dell’art. 270-bis cod.pen., delle consorterie di ispirazione jihadista operanti su scala internazionale sia della potenzialità diffusiva indefinita della suddetta modalità comunicativa.

Nel caso oggetto che di propaganda”.

Ugualmente deve rilevarsi che, sotto per eludere l’attenzione degli organi investigativi e concretatisi nel ricorso a generalità di fantasia per la creazione di plurimi profili facebook.

Alla luce dei materiali scrutinati dai giudici di merito al sodalizio. Area degli allegati

 
27 maggio 2019

 

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