231 e rappresentanza dell’ente in giudizio: occhio agli errori

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La sentenza della corte di Cassazione penale n.27542 del 20.06.2019, consente di affrontare due temi molto importanti in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Prescrizione reato amministrativo

Il primo, già recentemente affrontato ma la relativa responsabilità 231 sia stata tempestivamente contestata.

La sentenza, al riguardo, ribadisce che “in tema di responsabilità degli enti, in presenza di una declarato degli artt. 59 e 22 co 2 e 4 D.L.vo cit.”.

E ancora, sotto della sentenza che definisce il giudizio (n. 41012 del 2018 Rv. 274083; N. 50102 del 2015 Rv. 265588; N. 10822 del 2012 Rv. 256705)”.

Rappresentanza dell’ente in giudizio

Il secondo argomento 231, non vi sia chiarezza sulle modalità con cui l’ente deve stare in giudizio.

Al riguardo, l’articolo di riferimento di interesse, ai primi due commi:

Art. 39. Rappresentanza dell’ente

1. L’ente partecipa al procedimento amministrativo.

2. L’ente che intende partecipare al procedimentorità giudiziaria procedente una dichiarazione contenente a pena di inammissibilità:

a) la denominazione dell’ente e le generalità del suo legale rappresentante;

b) il nome ed il cognome del difensore e l’indicazione della procura;

c) la sottoscrizione del difensore;

d) la dichiarazione o l’elezione di domicilio.

……”.

Il primo aspetto di legittimazione e decidere di conseguenza.

La sentenza in commento amministrativo”. 

Circa il momento deve depositare la dichiarazione di cui all’articolo 39, comma 2.”.

La Cassazione ricorda che “la norma, a giudizio delle Sezioni Unite, vale a rendere tracciabile la situazione procedimentale a partire dalla quale l’urgenza della reazione difensiva non può più prevalere sull’area della operatività dell’art. 39 d.lgs. cit., il quale to come una precisa opzione processuale che vale a incidere negativamente, travolgendola ex lege, anche sulla legittimazione del difensore di fiducia, i cui poteri restano incapaci di produrre effetti procedimentali.”.

In buona sostanza, all’ente è riconosciuta un’opzione processuale che, se non attivata, manifesta la volontà precisa di non partecipare al procedimento.

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