Sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti in ipotesi di conflitti aventi ad oggetto conflitti sull’obbligo contributivo nei confronti dell’ordine professionale d’appartenenza
*
Con tre distinti atti di appello il Procuratore Regionale presso la Sezione Giurisdizionale Veneto della Corte dei Conti ha proposto appello avverso le sentenze n. 199/2013, n. 326/2013 e n. 23/2014, con le quali la Sezione Giurisdizionale Veneto aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del G.O., in relazione alla domande proposte dalla Procura Regionale presso la detta Sezione nei confronti del Presidente e i Consiglieri pro tempore dell’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili (O.D.C.E.C.).
Il tema oggetto del procedimento principale è quello che afferisce il conferimento di consulenze legali esterne in violazione dell’art. 3 commi 18 e 54 della legge 244/07, con esborsi elevati ed incongrui e per attività estranee a quelle proprie dell’Ordine e per essere, pertanto, gli stessi responsabili di aver tenuto condotte illecite asseritamente causative di danno erariale.
La Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d’Appello, con le sentenze n. 366/2016, n. 39/2017 e n. 32/2017, accolse gli appelli proposti dal Procuratore Generale presso la Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti avverso, rispettivamente, le sentenze di primo grado n. 199/2013, n. 326/2013 e n. 23/2014 e, per l’effetto, dichiarò la giurisdizione di quella Sezione territoriale in relazione alle fattispecie dedotte in quei giudizi, rinviando alla Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per il Veneto, ai sensi dell’art.105 del R.D. 13 agosto 1933 n. 1038, per la pronuncia sul merito delle cause.
Con ricorso dinanzi alla Corte di Cassazione, gli interessati hanno eccepito che non sussiste la competenza della Corte dei Conti e che, pertanto, la causa deve essere devoluta al giudice ordinario.
*
La Cassazione osserva che l’Ordine professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili si articola nel Consiglio nazionale e negli Ordini territoriali, la cui natura di enti pubblici non economici a carattere associativo è espressamente prevista dall’art. 6 del d.lgs. 28 giugno 2005, n. 139, che stabilisce pure che gli stessi sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del Ministero della Giustizia.
Peraltro, la natura pubblica di tali enti e l’indubitabile qualificazione pubblica del patrimonio degli stessi è stata già affermata da queste Sezioni Unite con la sentenza 17/05/1995, n.5393.
La Suprema Corte non condivide l’assunto dei ricorrenti secondo cui la giurisprudenza di legittimità avrebbe sancito il passaggio da un criterio di riparto della giurisdizione contabile fondato sulla natura soggettiva dell’ente ad un parametro rappresentato dalla necessaria provenienza delle risorse pubbliche erogate dal bilancio pubblico.
Proprio da tale assunto i medesimi ricorrenti traggono la conclusione della sussistenza, nel caso di specie, della giurisdizione ordinaria, in quanto l’Ordine dei commercialisti non sarebbe destinatario di risorse pubbliche.
*
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso rilevando, in sostanza, che le risorse economiche gestite dall’ente, a prescindere dalla loro provenienza, per il fatto stesso di entrare nel patrimonio dell’ente pubblico, destinato a fini pubblici, devono considerarsi pubbliche, con la conseguenza che il danno che l’ente subisce in merito a tali risorse costituisce danno al patrimonio dell’ente con l’effetto che sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti.
30 giugno 2019










