Frodi e falsificazione dei mezzi di pagamento. Nuova direttiva UE: modifiche in vista per codice penale e decreto 231/2001

Il Parlamento e il Consiglio dell’Unione Europea hanno adottato la direttiva 2019/713, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 10 maggio 2019, “relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio”.

La finalità della direttiva è quella di facilitare la prevenzione dei reati nelle materie di frode e falsificazioni di mezzi di pagamento differenti dai contanti stabilendo le norme minime inerenti alla definizione di detti reati e delle relative sanzioni, oltre a quella di fornire adeguata assistenza alle vittime. 

Le norme del provvedimento eurounitario definiscono, pertanto, l’utilizzazione fraudolenta di strumenti di pagamento, sia materiali che immateriali, diversi dai contanti, ossia quando questi siano rubati o altrimenti illecitamente ottenuti o, altresì, siano contraffatti o falsificati.

La detenzione e la diffusione, al fine di un utilizzo in maniera fraudolenta, di tali mezzi di pagamento integrano dunque delle fattispecie di reato.

L’effettuazione o l’induzione di un trasferimento di denaro è illecita, se commessa intenzionalmente, nei casi in cui si ostacoli il funzionamento di un sistema di informazione o si interferisca con esso, oppure s’introducano o si alterino dati informatici senza diritto.

Riguardo all’incidenza della Direttiva sulla normativa nazionale, essa interessa i reati di frode informatica (art. 640 ter c.p.) e i reati di falsità o alterazione di monete o di carte di credito ed il relativo utilizzo (artt. 453, 454, 455, 457, 459, 460, 461, 464 c.p.).

Di particolare interesse è il profilo sanzionatorio per le persone giuridiche, cioè, per quanto concerne l’Italia, il D.Lgs. 231/2001.

Allo stato gli articoli 24 e 25.bis del decreto 231 contiene alcuni reati presupposto ma si prevede che il catalogo sia destinato ad essere ampliato o modificato al pari delle sanzioni amministrative (pecuniarie e interdittive) che saranno inasprite.

La giurisdizione prevista è quella dello Stato membro in cui ha sede la persona giuridica.

Infine, la Direttiva prevede una serie di disposizioni concernenti lo scambio d’informazioni all’interno dell’Unione per monitorare le attività fraudolente e controllare la diffusione dei reati anche attraverso l’elaborazione di apposite statistiche.

In conclusione, si segnala che il termine ultimo per conformarsi alla direttiva è 31 maggio 2021 e gli Stati membri hanno la facoltà di stabilire le modalità di riferimento a quest’ultima nelle disposizioni di diritto interno il cui testo dovrà essere comunicato alla Commissione.

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