Sicurezza sul lavoro: nozione di lavoratore

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La sentenza della Cassazione Penale del 18.07.2019 ci consente di richiamare alcuni principi di fondamentale importanza in chiave aziendale in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro con specifico riferimento e, in ultima analisi, al limite della responsabilità per chi riveste una posizione di garanzia.

In particolare, si fa riferimento alla responsabilità penale di due figure apicali in un contesto aziendale, condannate per lesioni colpose aggravate dalla violazione delle norme antinfortunistiche.

Il caso riguarda un infortunio occorso a un lavoratore caduto da un carrello elevatore durante operazioni di manutenzione della cartellonistica.

Il caso e i fatti rilevanti

L’infortunio è avvenuto all’interno del piazzale di uno stabilimento industriale. Il dipendente, incaricato di installare cartelli di segnalazione in quota, stazionava impropriamente su un carrello elevatore condotto da un collega.

A causa della perdita di equilibrio, il lavoratore è caduto riportando gravi lesioni alla testa.

I giudici di merito hanno individuato profili di responsabilità a carico di due soggetti:

  • un responsabile progetti, individuato come preposto di fatto per aver commissionato l’attività;
  • un responsabile di produzione, in quanto preposto del reparto di appartenenza del lavoratore.

A entrambi è stata contestata la violazione dell’art. 19 del D.Lgs. 81/2008, per non aver esercitato la dovuta sorveglianza sulle modalità operative del dipendente e non aver garantito l’uso dei dispositivi di sicurezza (come la cesta porta persone) disponibili in azienda.

La decisione della Corte di Cassazione

La Cassazione ha rigettato i ricorsi presentati dalla difesa, confermando le condanne e stabilendo alcuni principi cardine in materia di sicurezza sul lavoro:

  • l’autonomia del lavoratore. La difesa sosteneva che il lavoratore operasse in autonomia al di fuori del reparto di produzione. La Corte ha chiarito che il concetto di “autonomia” (spesso parziale o vincolata) non esime i garanti dai compiti di vigilanza se l’attività è svolta nell’ambito dell’organizzazione datoriale;
  • effettività della qualifica di preposto. La posizione di garanzia non dipende solo da investiture formali, ma può essere desunta dall’esercizio concreto di poteri di sovraordinazione e controllo (principio di effettività);
  • comportamento abnorme. Per escludere la responsabilità del preposto, la condotta del lavoratore deve essere “abnorme, eccezionale ed esorbitante” rispetto al procedimento lavorativo. Nel caso di specie, l’uso improprio del carrello elevatore non è stato ritenuto imprevedibile, rientrando nell’area di rischio che i preposti avrebbero dovuto governare tramite la vigilanza.

Conclusioni

La sentenza ribadisce che i destinatari delle norme antinfortunistiche hanno il dovere di prevedere ed evitare prassi di lavoro non corrette.

La responsabilità del preposto persiste anche se il lavoratore agisce con negligenza, qualora il sistema di sicurezza e vigilanza non sia stato efficacemente attuato.

Cassazione Penale 31863 del 18.07.2019

22 luglio 2019

 

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