Impugnazione della sentenza 231 : la Corte di Cassazione, con una recente sentenza in materia di responsabilità degli enti, affronta il tema della legittimazione degli imputati -persone fisiche- ad impugnare la pronuncia di merito resa anche nei confronti dell’ente ex D.Lgs. n. 231/2001.
Dalla lettura del provvedimento si comprende, infatti, come al termine del giudizio di primo grado la sentenza resa dal Tribunale fosse impugnata solamente dai condannati persone fisiche e non anche dalle società coinvolte nel processo.
Il motivo, su cui si era già pronunciata la Corte di merito, veniva riproposto anche dinanzi al giudice di legittimità che nella sentenza in commento non manca di rilevare come già in appello il Giudice avesse ben motivato la richiesta, ritenendo la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti persone fisiche.
Sostenevano i ricorrenti che la Corte d’appello ha errato nel ritenere la carenza di legittimazione ad agire dei singoli soci, persone fisiche, poiché anche il singolo socio dell’ente, avrebbe, a loro dire, un interesse diretto all’impugnazione della dichiarazione di responsabilità della società trovandosi inciso, per effetto dell’affermazione di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 e della relativa confisca dei beni, nel proprio patrimonio.
Secondo la Cassazione, invece, l’art. 71 del D.Lgs. n. 231/2001 appare lineare nel definire quel principio di tassatività dei mezzi di impugnazione secondo cui “l’unico soggetto legittimato ad impugnare il capo della sentenza relativo all’affermazione di responsabilità amministrativa dell’ente, è solo quest’ultimo, anche quando l’imputato persona fisica autore del reato sia anche rappresentante legale e, insieme, socio della persona giuridica”.
Non deve neppure far cadere in errore, prosegue la Corte, il successivo art. 72 del D.Lgs. n. 231/2001 che rubricato “estensione delle impugnazioni” prevede “le impugnazioni proposte dall’imputato del reato (…) e dall’ente, giovano, rispettivamente all’ente e all’imputato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali”.
Con tale disposizione il Legislatore ha riproposto la regola posta dall’art. 587 c.p.p., co.1, in tema di estensione dei motivi d’impugnazione nel procedimento soggettivamente cumulativo.
Ma anche in quel caso, pur prevedendo che “nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato, l’impugnazione proposta da uno degli imputati, purché non fondata su motivi esclusivamente personali, giova anche agli altri imputati” non deve ritenersi “l’estensione da un coimputato all’altro dei motivi di impugnazione, con conseguente dovere da parte del giudice di esaminarli. Ogni automatismo verrebbe infatti a contrapporsi ai principi generali in materia di impugnazione, per i quali l’ambito di cognizione del giudice dell’impugnazione è delimitato dai punti e dai motivi dedotti con il mezzo di gravame”.
La ratio dell’estensione, in altri termini, è esclusivamente quella di riconoscere, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, il motivo -non esclusivamente personale- dedotto dall’imputato diligente idoneo a revocare il giudicato in favore anche del non impugnante.
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