Impugnazione della sentenza 231 : la Corte di Cassazione, con una recente sentenza in materia di responsabilità degli enti, affronta il tema della legittimazione degli imputati -persone fisiche- ad impugnare la pronuncia di merito resa anche nei confronti dell’ente ex D.Lgs. n. 231/2001.
Dalla lettura del provvedimento si comprende, infatti, come al termine del giudizio di primo grado la sentenza resa dal Tribunale fosse impugnata solamente dai condannati persone fisiche e non anche dalle società coinvolte nel processo.
Il motivo, su cui si era già pronunciata la Corte di merito la richiesta, ritenendo la carenza di legittimazione attiva dei ricorrenti persone fisiche.
Sostenevano i ricorrenti che la Corte d’appello ha errato dell’affermazione di responsabilità ex D.Lgs. 231/2001 e della relativa confisca dei beni, nel proprio patrimonio.
Secondo la Cassazione, invece, l’art. 71 del D.Lgs. n. 231/2001 appare lineare nel definire quel principio di tassatività dei mezzi di impugnazione secondo cui “l’unico soggetto sia anche rappresentante legale e, insieme, socio della persona giuridica”.
Non deve neppure far cadere in errore, prosegue la Corte, il successivo art. 72 del D.Lgs. n. 231/2001 che rubricato, purché non fondate su motivi esclusivamente personali”.
Con tale disposizione il Legislato soggettivamente cumulativo.
Ma anche in quel caso, pur prevedendo che “nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato dai punti e dai motivi dedotti con il mezzo di gravame”.
La ratio dell’estensione, in altri termini, è esclusivamente quella di riconoscere, in sede di giudizio conclusivo sul gravame, il motivo -non esclusivamente personale- dedotto in favore anche del non impugnante.









