Attentato Nassirya: il capo missione risarcisce i danni

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Il caso è noto dei danni in favore degli eredi delle vittime della strage avvenuta il 12 novembre 2003.

La pronuncia è interessante non soltanto soggettivo possa sorreggere un’ipotesi di colpa grave.

Ripercorriamolo insieme il tutto.

I fatti

Era il 12 novembre 2003, quando alle ore 10,40 in località An Naisiriyah (Iraq), un’auto della predetta località irakena.

Il conducente dell’anzidetto la sbarra d’ingresso, andò ad impattare contro la linea di hesco-bastion, sita al limite del parcheggio interno.

Si ebbe, quindi, a verificare una devastante esplosione, che cagionò la morte di numerose vite umane e, in particolare, di 12 carabinieri, 5 militari dell’esercito di feriti ed ingenti perdite materiali.

A seguito MSU-Multinational Specialized Unit- dell’Arma dei Carabinieri e della base “Maestrale”.

Dopo un articolato in sede penale con sentenza della Cassazione che però cassava la pronuncia della Corte d’appello ai soli effetti civili con la necessità di un nuovo giudizio in sede civile.

Quest’ultimo giudizio si concludeva con la condanna del generale al risarcimento dei danni e alla refezione delle spese di giudizio.

Gli elementi di criticità nell’azione di comando

La lettura della sentenza d’appello civile, consente di individuare una serie di elementi da cui è stata fatta discendere la responsabilità.

In particolare:

1. Conclamato colposo di imprudenza e negligenza generale, concernente:

a) la valutazione dei livelli di rischio ecc.;

b) la necessità di innalzare le misure di protezione passiva e la necessità di una revisione;

2. L’esistenza di elementi di colpa in capo al comandante in ragione della sua “posizione di garanzia”, ossia:

a) sussistenza di effettivo e crescente pericolo specifico, come imminente, almeno dall’otto a Nassirya];

b) “conoscenza di tale pericolo, nei termini” e “sottovalutazione … di un allarme così puntuale e prossimo;

c) “complessiva insufficienza delle misure di sicurezza passive poste in essere” [mancanza di un’area di rispetto protettivo];

3. La sussistenza di un effettivo nesso di causalità;

4. Il non potersi predicare una colposa inattività del comandante “solo per ordine superiore, per attuare le direttive di una presenza soprattutto di alcune basi del nostro contingente verso aree più sicure “»;

5. La insostenibilità dell’alternativa, nella prospettiva della “riduzione del rischio”, tra il “trasferimento, e la “predisposizione, in prospettiva temporanea, di mezzi più efficaci di protezione passiva, secondo semplici prudenze, quali hesco-bastion più alti e riempiti a regola d’arte (con sabbia), area di protezione, serpentina; ma anche temporanei posti di blocco, od anche la chiusura del ponte e della via”, dall’altro.

Il rapporto tra processo penale e processo civile

La sentenza in commento) resa dal giudice penale.

In via preliminare, riguardo alla cornice giuridica in cui si colloca il giudizio civile di legittimità oggetto della pronuncia emessa dalla Corte di Cassazione ai sensi dell’art. 622 c.p.p.”.

Da ciò derivano, pertanto.

L’onere della prova

Entrando nel vivo del ricorso presentato una violazione e falsa applicazione degli artt. 384, co. 2, c.p.c., 622 c.p.p. e art. 6, par. 2, CEDU.

Secondo quanto della responsabilità del Gen. Stano” (s. n. 20123/2011), limitandosi a un copia-incolla delle motivazioni della pronuncia di legittimità.

Pertanto dei fatti.

Il ricorso deduce un’erronea inversione dell’onere della prova in capo al convenuto acriticamente le risultanze della sentenza penale.

In particolare, il giudice del rinvio avrebbe omesso qualsivoglia “auto della Cassazione.

In realtà, gli Ermellini rilevano che è pur vero che la Corte di appello avrebbe affermato di responsabilità civile che pur si coglie nella sentenza impugnata.

Il giudice di appello civile ha inteso, infatti, “riaffermare” la sussistenza degli elementi strutturali (nesso di causalità e colpa) del fatto al riguardo dalla Corte di cassazione”.

La sentenza in commento al colonnello Di Pauli, al comando della MSU”.

L’affermazione della responsabilità civile del Generale è quindi evinta da un auto deriva da una cosciente (ri)valutazione delle prove formatesi nel processo penale e ricavate dalla sentenza rescindente n. 20123/2011, Cass. pen., che assume la funzione di “idonea prova atipica”.

L’inosservanza rilevante ai fini della colpa

Cuore della ricostruzione è l’individuazione di quel livello di negligenza e di imprudenza superato aquilano.

La Suprema Corte ha respinto la sussistenza della colpa grave, in base alla regola cautelare dell’“agente modello”, evidenziando i profili di negligenza ed imprudenza ascrivibili allo comandante della missione.

La sentenza rileva come la responsabilità civile personale dei funzionari e dipendenti statali non comporta che questi siano soggetti alle responsabilità nei confronti dei terzi danneggianti esclusivamente “in presenza di macroscopiche inosservanze dei doveri di ufficio o di abuso delle funzioni per il perseguimento.

Difesa dell’Avvocatura e spese di giudizio

Un ultimo aspetto attiene alla condanna alle spese di giudizio.

Il Generale, nel corso dei procedimenti, è stato patrocinio in presenza di determinati presupposti.

Da tale situazione di fatto, secondo i ricorrenti sarebbe disceso il principio secondo cui alla difesa dell’Avvocatura si doveva accompagnare l’impossibilità di condannare alle spese.

La Cassazione ha ritenuto motivo affermando che:

  • un conto non è prevista la condanna alle spese;
  • altra cosa, è la previsione, che riguarda il caso in esame, di una legge speciale che consente, a taluni soggetti, di essere difesi a spese dello Stato il benefico.

Si evince, pertanto e dipende da una valutazione meramente discrezionale dello stesso organo.