Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. Lecce, con una recente e interessante pronuncia, interviene in materia di attuazione del Regolamento al tema di DPO a SRL .
Il TAR, nell’accogliere il ricorso dell’interessata, stabilisce il principio secondo cui “la persona fisica che svolge le funzioni di R.P.D., quando la stessa è stata assegnata ad una persona giuridica, deve necessariamente essere un membro della stessa, ossia “appartenere” alla medesima”.
Nel ricorso, invero, ci si doleva del fatto di appartenenza tra questa e la persona fisica poi nominata come Responsabile della protezione dei dati.
La funzione di RPD può essere esercitata, specificano le Linee Guida sui responsabili della protezione dei dati -pubblicate lo scorso del 13 dicembre 2016-, anche in base a un contratto.
In tal caso, proseguono le Linee Guida “è indispensabile che ciascun soggetto appartenente alla persona giuridica e operante quale RPD soddisfi tutti i requisiti applicabili come fissati nella Sezione 4 del RGPD”.
Ed è proprio sul concetto dalla normativa in parola.
Scarica il testo della sentenza n.1468 del 13.09.2019 del TAR Lecce.
17 settembre 2019









