Incarico di DPO a SRL solo se la persona fisica poi nominata vi “appartiene” 

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Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. Lecce, con una recente e interessante pronuncia, interviene in materia di attuazione del Regolamento al tema di DPO a SRL .

Il TAR, nell’accogliere il ricorso dell’interessata, stabilisce il principio secondo cui “la persona fisica che svolge le funzioni di R.P.D., quando la stessa è stata assegnata ad una persona giuridica, deve necessariamente essere un membro della stessa, ossia “appartenere” alla medesima”.

Nel ricorso, invero, ci si doleva del fatto di appartenenza tra questa e la persona fisica poi nominata come Responsabile della protezione dei dati.

La funzione di RPD può essere esercitata, specificano le Linee Guida sui responsabili della protezione dei dati -pubblicate lo scorso del 13 dicembre 2016-, anche in base a un contratto.

In tal caso, proseguono le Linee Guida “è indispensabile che ciascun soggetto appartenente alla persona giuridica e operante quale RPD soddisfi tutti i requisiti applicabili come fissati nella Sezione 4 del RGPD”.

Ed è proprio sul concetto dalla normativa in parola.

Scarica il testo della sentenza n.1468 del 13.09.2019 del TAR Lecce.

17 settembre 2019

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