Attuazione direttive europee: nuove misure antiriciclaggio : la pubblicazione nella gazzetta ufficiale del 26/10/2019 del D. Lgs. Del 4 otto del terrorismo.
L’interventore con il suo Nucleo Speciale di polizia valutaria.
Inoltre verrà ampliatorare i propri iscritti pubblicando, una volta all’anno (entro il 30 maggio) una serie di informazioni quali:
- le sanzioni antiriciclaggio inflitte, nell’anno precedente, ai propri iscritti dalle autorità competenti,
- le segnalazioni di operazioni sospette ricevute dai propri iscritti (e da trasmettere all’UIF, Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia),
- le sanzioni disciplinari inflitte in tema antiriciclaggio ai propri iscritti.
Da evidenziare che gli organismi dovranno preliminarmente inviare tale monito del Tesoro).
Ecco in sintesi le principali modifiche:
1) Ampliamento dei soggetti destinatari della norma
verranno inserite le succursali in Italia di intermediari assicurativi aventi la sede legale e amministrativa all’estero, i commercianti o intermediari di opere d’arte, gallerie e case d’asta, gli agenti in affari (allorquando si trovino ad essere intermediari della locazione di un bene immobile con canone mensile pari o superiore a 10 mila euro);
2) Estensione dell’obbligo di adeguata verifica agli operatori nel campo delle monete virtuali
con inserimentori di servizi di portafoglio digitale;
3) Registro dei titolari effettivi
verrà istituito registro.
Nel registro troveranno posto anche gli istituti giuridici affini ai cd. Trust;
4) Ampliamento dei poteri della GdF
ai sensi del nuovo art. 9 del D. Lgs. 231/2007 saranno previsti nuovi e più ampi poteri al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria della Guardia di Finanza i cui appartenenti avranno la possibilità di:
- acquisire direttamente, anche attraverso le ispezioni e i controlli, dati e informazioni presso ogni soggettoposti alla sua vigilanza;
- utilizzare i poteri antiriciclaggio per gli approfondimenti investigativi delle informazioni di polizia ricevute da omologhi organismi esteri e internazionali;
- avere accesso non soltanto ai dati bancari/finanziari contenuti nell’anagrafe tributaria ma anche a quelli contenuti nell’anagrafe immobiliare integrata di cui all’art. 19 del DL 78/2010.
5) Persone politicamente esposte
saranno esaminate e valutate soltanto al di fuori dell’azione quali membri di organi di pubbliche amministrazioni.
6) Ampliamento delle situazioni che inducono all’adeguata verifica rafforzata
Il novero delle situazioni si arricchisce con l’introduzione delle operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette.
Link Gazzetta Ufficiale
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/10/26/19G00131/SG









