Decreto 231 e dichiarazione fraudolenta: prime riflessioni

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Decreto 231 e dichiarazione fraudolenta: prime riflessioni :

Alla fine è successo: i reati tributari entrano a pieno tito di cui al D.Lgs. 231/2001.

Non si tratta di una novità in assolutori di una simile scelta.

Di seguito.

La nuova categoria di reato

Lo strumento legge (D.L. 26.10.2019, n.124) contenente “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” che, con l’articolo 39, introduce il seguente nuovo articolo:

“Art. 25-quinquiesdecies (Reati  tributari).

1.  In  relazione alla commissione del delitto quote”.

La nuova categoria di reato prevede l’applicazione di sole sanzioni pecuniarie e non anche di sanzioni interdittive secondo uno schema comune ai reati societari (se si eccettua l’ipotesi di corruzione tra privati).

L’articolo contenente il reato mediante:

  • l’innalzamento della pena detentiva da 4 a 8 anni (era da un anno e sei mesi a 6 anni);
  • l’introduzione di una fattispecie meno grave, punita da un anno e sei mesi a sei anni, qualora l’ammontare degli elementi passivi fittizi sia inferiore a 100.000 euro.

La nuova formulazione dell’articolo 2 della legge 74/2000, Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, diventa la seguente:

“1. E’ punito, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fattorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi e’ inferiore  a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a  sei anni”.

Rapporto delle norme UE in tema di reati che ledono interessi UE

Coma abbiamo avuto, dei reati (tributari) che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea.

Il termine per l’esercizio della delega sarà di tre mesi dall’entrata in vigore della legge, legge pubblicata il 18.10.2019 e quindi in vigore dal 2.11.2019.

Entro il 2.2.2020, quindi, dovrebbe essere completato il quadro relativo ai reati tributari e finanziari rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

L’associazione per delinquere finalizzata ai reati tributari

Tema che ha appassionato.

Qualsiasi sia l’inclinazione personale verso la tesi restrittiva o estensiva, il dilemma adesso appare risolto più severamente punita e che prevede l’applicazione anche di sanzioni interdittive.

Rapporto tra dichiarazione fraudolenta e falso in bilancio

Un tema spesso ricorrente in dottrina e in giurisprudenza è quello della configurabilità del concorso tra la fattispecie di dichiarazione fraudolenta e quella di falso in bilancio.

Ebbene, l’orientamento dal primo.

La possibilità di concorso, pertanto, va valutata caso per caso in relazione a come la condotta concretamente si sia sviluppata.

Efficacia temporale delle suddette norme

Un punto a parte merita l’analisi della decorrenza “sostanziale” dell’efficacia della norma in parola.

L’articolo 39 del D.L. 124/2019 prevedeva al terzo comma, che “3. Le disposizioni di cui ai commi 1 a 2 hanno efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto”.

In sostanza, tenuto).

Di fatto, la norma prenderà in considerazione le dichiarazioni presentate a partire da quella data, vale a dire quelle “integrative” riferite all’anno 2018 ovvero quelle relative all’anno 2019.

Il momentonoma la fase prodromica di raccolta e registrazione delle fatture o degli altri documenti fittizi che poi confluiranno nella dichiarazione fraudolenta (salvo eventuale caso di concorso nell’emissione di fatture per operazioni inesistenti).

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