Diffamazione: l’esercizio del diritto di:
- discrimine tra dirittoria e diffamazione;
- elemento soggettivo.
Sottore per esprimere i propri giudizi (ex multis, cass., n. 42314 del 2/5/2016)”.
Il risultato, su cui nessuna valutazione è consentita al giudice penale.
“Ciò che è essenziale, dal puntorico – utilizzi fonti attendibili e verificabili (se esistenti), segua un percorso logico non pretestuoso e si esprima con termini appropriati e continenti”.
Sottore, e dall’insieme delle informazioni da lui fornite, al fine di accertare se e in quale misura il giudizio possa apparire pretestuoso ed espresso con la consapevole volontà di ledere l’altrui reputazione.
Con riferimento forma di dolo eventuale – di ledere l’altrui reputazione.









