Diffamazione: l’esercizio del dirittodo scientifico

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Diffamazione: l’esercizio del diritto di:

  • discrimine tra dirittoria e diffamazione;
  • elemento soggettivo.

Sottore per esprimere i propri giudizi (ex multis, cass., n. 42314 del 2/5/2016)”.

Il risultato, su cui nessuna valutazione è consentita al giudice penale.

Ciò che è essenziale, dal puntorico – utilizzi fonti attendibili e verificabili (se esistenti), segua un percorso logico non pretestuoso e si esprima con termini appropriati e continenti”.

Sottore, e dall’insieme delle informazioni da lui fornite, al fine di accertare se e in quale misura il giudizio possa apparire pretestuoso ed espresso con la consapevole volontà di ledere l’altrui reputazione.

Con riferimento forma di dolo eventuale – di ledere l’altrui reputazione.

Scarica la sentenza della Cassazione n.42755 del 17.10.2019

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