Esame del DNA, audizione del consulente tecnico e irripetibilità

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Esame del DNA, audizione del consulente tecnico e irripetibilità : la sentenza in commento la procedura da seguire nelle diverse fasi dalla raccolta dei reperti all’introduzione dei risultati nel processo.

Nel caso di specie i ricorrenti lamentano la nullità ed inutilizzabilità della consulenza tecnica del PM in quanto superfluo l’esame stesso.

Tale situazione determinerebbe una violazione del diritto dall’articolo 111 della Costituzione.

La Corte premette che il procedimento d’identificazione del DNA della persona attraverso l’utilizzo del profilo genetico si articola in fasi distinte, rispettivamente costituite da:

  • estrapolazione del profilo genetico presente sui reperti;
  • decodificazione dell’impronta genetica dell’indagato;
  • comparazione tra i due profili.

Delle tre operazioni necessarie per giungere all’identificazione, profili di irripetibilità possono eventualmente rinvenirsi soltanto nella prima e risiedere, sia nella scarsa quantità della traccia genetica, sia nella scadente qualità del DNA presente nella stessa.

I risultati del procedimento attraverso il quale si giunge all’identificazione del DNA della persona vengono usualmente trasposti in supporti documentali nei quali è riversata la composizione della catena genomica rilevata dall’analisi dei campioni di materiale genetico.

Questi supporti documentali, generalmente riversati su file, sono stabili e non modificabili, con la conseguenza che la comparazione genetica si risolve nel confronto dei supporti documentali su cui sono stati registrati i profili genotipici estratti attraverso l’attività tecnica che quindi costituisce operazione sempre ripetibile a condizione che sia assicurata la corretta conservazione degli stessi supporti sui quali sono impresse le impronte genetiche.

Per quanto con delega alla Polizia Giudiziaria oppure con nomina di consulente esterno.

Di conseguenza, l’eventuale inutilizzabilità dei risultati dell’accertamento, garanzie che vanno rispettate indipendentemente dalle modalità prescelte e che si esplicitano nell’avviso agli indagati e ai difensori.

Altra considerazione è che gli accertamenti irripetibili sono atti dei quali il giudice può disporre la lettura indipendentemente dall’esame del consulente.

In via generale e astratta il concetto.

Lo studio e la elaborazione critica dei risultati, consistitoposti a diversi regime.

Le stesse sezioni unite (Sez. U, Sentenza n. 41281 del 17/10/2006 Rv. 234906 – 01, in motivazione) hanno avuto, di provata condotta illecita e “per accertata impossibilità di natura oggettiva”.

Da tale assetto della disciplina costituzionale sulla formazione della prova derivano quindi due conseguenze:

1) al di fuori degli altri casi indicati (consenso e provata condotta illecita) l’atto per “accertata impossibilità di natura oggettiva”;

2) in caso di dubbio un’interpretazione costituzionalmente orientata non può che imporre una delimitazione degli atti acquisibili al fascicolo dibattimentale alle sole ipotesi nelle quali la rinnovazione sia effettivamente ed oggettivamente impossibile, sia essa originaria o sopravvenuta di ripetizione dell’atto della modifica introdotta dall’art. 15 della I. 7 dicembre 2000 n. 397.

Al termine della valutazione, gli Ermellini affermano che:

  • rapportando le sopra enunciate premesse al caso di specie, deve rilevarsi in primo luogo che risulta in atti incontestato dotate di minima specificità e comunque relative alla avvenuta consumazione o meno dei campioni repertati;
  • è fondata la contestazione della difesa in ordine alla necessità di audizione del consulente di PG in ordine alle operazioni – entrambe in ipotesi ripetibili – di estrazione dei campioni degli imputati e di confronto a fuoco con la PG).

Scarica la sentenza della Cassazione n.41414 del 9.10.2019.

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