La violazione della disciplina privacy non è motivo di inutilizzabilità delle videoriprese nel processo penale

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La violazione della disciplina privacy non è motivo di inutilizzabilità delle videoriprese nel processo penale : la sentenza in commento colpevole di due reati di ricettazione tenue in continuazione.

Contro tale provvedimento all’asseritamente illecita acquisizione di video-riprese effettuate da telecamere di sorveglianza.

Le doglianze dell’imputato sono state reputate manifestamente infondate.

La Corte (Sez. U, n. 26795 del 28/03/2006, Rv. 234267, Prisco) ha inizialmente affermato penale, vanno incluse nella categoria dei “documenti” di cui all’art. 234 cod. proc. pen.

Le medesime videoregistrazioni eseguite dalla polizia giudiziaria, anche d’iniziativa, vanno invece incluse nella categoria delle prove atipiche, soggette alla disciplina dettata dall’art. 189 cod. proc. pen. e, trattandosi della documentazione di attività investigativa non ripetibile, possono essere allegate al relativo verbale e inserite nel fascicolo per il dibattimento.

Ha successivamente chiarito:

  • che le videoriprese effettuate, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, al di fuori e prima dell’instaurazione del procedimento rappresentativo (Sez. 2, n. 10 del 30/11/2016, dep. 2017, Rv. 268787)
  • che sono pienamente utilizzabili nel procedimento del processo penale (Sez. 2, n. 28367 del 21/04/2017, Rv. 270362) ed infine,
  • che il contenuto).

Scarica la sentenza della Cass. Pen. 42022 2019

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