Per i cookies di un sito internet della società, era presente una casella preselezionata in base alla quale gli utenti esprimono il loro assenso all’istallazione di cookies.
La Corte europea ha stabilitore di scelta attraverso la preselezione della casella, che l’utente deve poi deselezionare se la sua volontà e difforme.
Il consenso, difatti, deve essere espresso in maniera libera, incondizionata, e specifica a prescindere dal fatto che le informazioni archiviate riguardino o meno dati personali.
La Corte, così, protegge l’utente da qualsiasi ingerenza nella sua sfera privata.
Di seguito:
“L’articolo 2, lettera f), e l’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2002/58/CE del Parlamentorizzati mediante una casella di spunta preselezionata che l’utente deve deselezionare al fine di negare il proprio consenso”.









