Reato di reclusione per pubblica istigazione a commettere più reati di terrorismo servendosi della rete internet, in particolare attraverso la messaggistica ed il social Facebook.
Gli Ermellini, dichiarando inammissibile il ricorso, hanno specificato a favore della causa propagandata (cfr. Sez. 5, n. 33179 del 24/03/2013, Scarpino, Rv. 257216; Sez. 3, n. 8296 del 02/12/2004, dep. 2005, Ongari, Rv. 231243).
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