Utilizzo indebito che la parte lesa aveva inteso stipulare con la predetta società.
L’annullamento Codice, dal d.lgs. n. 101 del 2018: non anche ai sensi dell’art. 167 attualmente in vigore.
Può in estrema sintesi osservarsi, al riguardo, che l’entrata in vigore del Regolamento).
Quest’ultimo ha peraltro anche rimesso alla potestà sanzionato (cfr. il Considerando n. 149).
In tale quadro, è intervenuta la legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017), che ha delegato alla normativa di matrice europea.
Il legislatorio.
Sono state infatti introdotte, da un lato ferma la rilevanza penale solo di alcuni specifici comportamenti.
In particolare, continuano ad essere penalmente sanzionate, ai sensi del primo comma dell’art. 167, solo le violazioni – purchè sorrette dal dolo specifico di trarre per sé o per altri profitto ed utilizzo dei dati personali negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico (art. 129).
Il novellato su larga scala.
Risulta evidente che le norme incriminatrici oggi vigenti non prendono in considerazione la condotta contestata, la cui rilevanza penale – come osservato.
In tale quadro, è maturato.
Scarica il testo della sentenza della Cassazione penale n.40140 del 1.10.2019









