La sentenza in commento e relativi termini di preclusioni e decadenze.
Nel caso di specie, la Suprema Corte ha respinto.
Gli Ermellini rammentano, infatti, che la Corte di legittimità ha avuto inammissibile in sede di legittimità“, (Cass. sez. I, sent 3.6.2016, n. 11482).
Ulteriore principio viene ribadito in tema di rilevabilità delle nullità relative alla CTU, ai sensi dell’articolo 157 c.p.c. secondo il quale
“Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d’ufficio.
Soltanto o alla notizia di esso.
La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato anche tacitamente.”
In merito” (Cass. sez. I, sent. 25.2.2014, n. 4448).
I motivi proposti nel ricorso prospetterebbero questioni nuove relative alla CTU (che possono essere procedurali o di contenuto.
Questioni che, in definitiva, in mancanza di tali necessari presupposti, si risolvono in una richiesta di mero riesame del merito.
Scarica il testo della sentenza della Cassazione Civile n.30878 del 26.11.2019.









