Domanda risarcito del pregiudizio risarcibile.
Con ‘Ordinanza scaricabile la Cassazione Civile, rigettando il ricorso, ha statuito in materia di privacy.
I ricorrenti, in qualità di genito “.
Le società, dal cantografo per la reali.ua,zione di immagini con finalità promo.zionali e che gli utenti dell’impianti potranno essere ritratti durante fuso degli stessi).
Il Tribunale di Livorno rigettava la domanda risarcito in re ipsa ma necessitante di allegazione e prova.
La Corte d’appello di Firenze rigettava il successivo gravame, confermando la decisione di primo grado ma con una diversa motivazione. La Corte riteneva mancante non solo e non tanto 2015 n. 17211).
In tema di diritto 2015 n. 17211).
Il citato o messo in commercio, quando l’esposizione o messa in commercio rechi pregiudizio all’onere, alla reputazione od anche al decoro nella persona ritratta”.
Non risulta, però, condivisibile il ragionamento alla riservatezza – perché nel caso di specie, trattandosi di minori, l’applicazione della norma deve essere più stringente e coordinarsi con la legge sulla privacy.
Infatti occorre precisare che la pubblicazione dell’immagine altrui è legittima, in quanto casuale ed in nessun caso mirata a polarizzare l’attenzione sull’identità del medesimo e sulla sua riconoscibilità.
La normativa sulla privacy L. n. 675/1996, così come modificata e integrata dal D.lgs. n. 196/2003, all’art. 4, n. 3, in materia di consenso stabilisce che il consenso è validamente prestatorie.
Nel caso di specie, non vi è prova del consenso validamente manifestatoriale sulle figlie minori.
Deve in definitiva ritenersi che l’acquisizione e la pubblicazione delle immagini relative alle minori siano avvenuta in modo illecito del pregiudizio risarcibile.
Scarica l’Ordinanza della Cassazione Civile 8880 del 13 maggio










