Impedimento per ragioni di salute: il richiamo alla normativa sulla privacy è inconferente

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Impedimento per ragioni di salute.

Nella fattispecie, l’imputato, per erronea applicazione della legge penale e segnatamente degli art. 178 e 420 ter c.p.p..

In particolare, in una delle udienze la difesa aveva avanzato medico di ricovero del medesimo presso una struttura sanitaria.

La Corte, secondo la difesa, nel rigettare l’istanza per mancata indicazione della pato delle disposizioni del Garante della Privacy.

La Corte avrebbe dovuto espletare ulteriori accertamenti.

Secondo gli Ermellini è legittimo il provvedimento medico attestante il ricovero in ospedale, ma privo di indicazioni in ordine alla effettiva, assoluta impossibilità di comparire o comunque di partecipare lucidamente ed attivamente al processo.

La Suprema Corte ha, infatti, precisato.

E ciò in considerazione dell’indispensabile valutazione della sussistenza di un effettivo impedimento a comparire e della sua intensità, che dev’essere tale da costituire una vera e propria impossibilità a presenziare all’udienza.

Ne consegue la correttezza del provvedimento.