Imputazione 231 e obbligo al recupero o ripristino: non è abnorme l’ordinanza di diniego alla citazione
Nella sentenza in esame viene affrontato di cui all’art. 452 duodecies cod.pen.
Tale richieste era stata respinta con l’ordinanza impugnata perché ritenuta abnorme.
Argomenta la difesa l’interesse ad impugnare il provvedimento, graverebbero sulla medesima imputata.
Ciò premesso, l’ordinanza impugnata avrebbe respinto.
Tale decisione, secondo la ricorrente, sarebbe abnorme e in contrasto dall’art. 452 quater cod.pen.
La decisione impugnata, che ha negato al ripristino determinando una situazione corrispondente a quella della stasi del processo e dell’impossibilità di proseguirlo nei confronti del terzo.
La Corte di Cassazione ha rigettato.
Peraltro, secondo la Cassazione le ragioni addotte nel provvedimentorio, secondo le disposizioni di cui agli artt. 89 e 83 cod.proc.pen.
Tuttavia, le Sezioni Unite, n. 25957 del 2009 cit., hanno evidenziato illegittimo non giustifica, di per sé, la sua impugnabilità in cassazione in nome della categoria dell’abnormità, diversamente argomentando si finirebbe per eludere il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui all’art. 568 cod.proc.pen.
Tirando le fila del discorso, non vi è dubbio che spettava alla corte decidere se sulla richiesta di citazione della società, quale soggetto di cui all’art. 568 cod.proc.pen.
In conclusione esclusa l’abnormità dell’ordinanza impugnata costituendo, da un lato al di fuori dei casi consentiti dalla legge.
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