L’interessante sentenza della Cassazione penale in commento dell’urgenza.
La Suprema Corte fa notare che la giurisprudenza di legittimità sostiene che ai fini dell’esercizio, da parte del pubblico ministero, della facoltà di disporre, in presenza di grave pregiudizio alle indagini, intercettazioni in via d’urgenza, l’arco cronologico in riferimentorizzazione (Sez. 1, n. 49843 del 25/11/2014 – dep. 17/12/2015, Fortuna, Rv. 265407; Sez. 1, n. 21923 del 30/01/2007 – dep. 06/06/2007, Cirillo e altri, Rv. 236693).
Quello che rileva ai fini della valutazione della legittimità del decreto d’urgenza è infatti l’esistenza del pericolo per le indagini nell’arco temporale entro il quale si perfeziona la procedura d’urgenza, non rilevando la eventuale emersione di successivi impedimenti alla tempestiva attivazione delle captazioni.
In buona sostanza, la procedura d’urgenza, che si conclude nelle 48 ore, ha la funzione di preservare l’esito lasso temporale, da un’attivazione dell’indagine tecnica non tempestiva.
Scarica il testo della sentenza della Cassazione penale n.46152 del 13.11.2019.









