Responsabilità 231. In presenza di bancarotta per distrazione, per l’autoriciclaggio serve un quid pluris

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Responsabilità 231. In presenza di bancarotta per distrazione, per l’auto in essere nell’interesse della società.

Secondo l’accusa, l’amministrato l’azienda appartenente ad una società fallita e di averla quindi reimpiegata nelle attività economiche di una nuova società appositamente costituita.

La Cassazione respinge il ricorso condividendo la valutazione fatta dal giudice.

Invero, secondo gli Ermellini, la stipula di un simulato.

Al fine di evitare la doppia punibilità della medesima condotta, infatti, il legislato vengano poste in essere ulteriori condotte aventi natura decettiva, peraltro solo costituite da impiego in attività economiche o finanziarie.

Prosegue la Suprema Corte che la sola consumazione del delittoriciclaggio.

Nella fattispecie, poiché dalla lettura dell’imputazione dell’incolpazione provvisoria risulta espressamente che viene contestatori volti ad ostacolare l’identificazione della provenienza dei beni.

Del resto che abbiano però la caratteristica precipua di essere idonee ad «ostacolare concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa».

Il dettato a valutare l’idoneità specifica della condotta posta in essere dall’agente ad impedire l’identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Ne consegue, che per la configurabilità del reatoriale del denaro o dei beni di

provenienza illecita, finalizzate a conseguire un concreto, penalmente rilevante.

La riprova della necessità di questo a tale situazione specifica, un’ingiustificata sovrapposizione punitiva tra la norma sulla bancarotta e quella di cui all’art. 648-ter. 1 cod. pen..