Revisione della sentenza e prova scientifica: la comparazione tra prove nuove e prove acquisite

0
430

Revisione della sentenza e prova scientifica: la comparazione tra prove nuove e prove acquisite : la recentissima sentenza esaminata, gli Ermellini si sono pronunciati su un ricorso avverso ordinanza della Corte Territo delle conversazioni telefoniche poste a base del giudizio di condanna a suo carico.

La Corte aveva respintorie disponibili”.

L’impugnativa contestava la violazione degli artt. 631 e 634 cod. proc. pen., poichè con le argomentazioni poste a base della declarato incompatibili con la procedura non partecipata prescelta.

La Corte non si sarebbe limitata a verificare in astratto delle conversazioni telefoniche intercettate.

Il Collegio ha precisato e l’insorgenza di carcinoma polmonare).

In secondo luogo, ha osservato motivo di appello.

La notazione appare dirimente in quanto di contestazione nel corso del giudizio di cognizione.

Né si può fondatamente sostenere che la messa in relazione del tema della inidoneità della nuova prova a fondare un giudizio di revisione con gli altri elementi del compendio indiziario, possa avere alterato iniziale.

In tema di revisione, del resto e che non può, quindi, prescindere dal rilievo di evidenti segni di inconferenza o inaffidabilità della prova nuova, che sono, però, riscontrabili ictu oculi  (ex pluribus v. Sez. 2, sent. n. 49113 del 16/10/2013, Russo, Rv. 257496).

La particolareggiata indicazione da parte della Corte d’Appello di quegli elementi probato dall’art. 634 cod. proc. pen., ma sulla base delle considerazioni che precedono deve affermarsi la correttezza di fondo dell’argomentazione giuridica svolta.

Scarica la sentenza della Cassazione penale n.45536 del 8.11.2019.

Segui e condividi i nostri contenuti anche sui social network...