La Corte di Cassazione ha cassato.
Nella sua qualità di direttore ricevesse una formazione sufficiente ed adeguata in materia di rischi relativi alla mansioni specifiche svolte, nonché alla misure e procedure da adottare per la gestione ed il controllo di un macchinario.
La Corte di appello aveva comunque confermato amministrativo di cui all’art. 25 septies d.lgs. 231/2001.
Il fattomaticamente nella posizione di carico, lo colpiva alla gamba provocandogli la frattura del malleolo tibiale esterno destro, da cui era derivata una malattia di 74 giorni.
La Corte di Cassazione ricorda, innanzitutto doveroso che tali regole cautelari imponevano di adottare”.
Ciò perché occorre individuare l’azione o l’omissione che viola la regola di prevenzione dell’evento lesivo.
Ma, occorre altresì che la regola cautelare rientri nella competenza gesto.
Nondimeno, questo non è sufficiente a definire la responsabilità colposa.
Occorre, infatti, anche verificare se, in concreto realizzi proprio il rischio che la regola cautelare intende scongiurare, poiché altrimenti si finisce per far coincidere la responsabilità colposa con la gestione del rischio.
La Corte territo ed alla necessità di predisporre una procedura che ne evitasse il prodursi.
Questa vaghezza nella determinazione della concreta norma cautelare da osservare, impedisce di individuare la trasgressione di una condotta doverosa causalmente connessa con l’evento il profilo della prudenza, della diligenza e della perizia.
La Corte territo.
Né indica quale diverso tipo di formazione -diversa dai corsi predisposti dal datore- sarebbe stata necessaria per evitare l’infortunio.
Gli Ermellini evidenziano che manca, dunque, da parte della Corte territo, nel caso di specie).
Così come non è idonea a definire la violazione dell’art. 37 d.lgs 81/2008 la semplice constatazione che la formazione effettivamente impartita (la Corte, infatti, non nega la partecipazione ai corsi di istruzione sull’uso del macchinario) non è stata sufficiente ad evitare il realizzarsi del rischio, per il comportamento dannoso.
In assenza, nondimeno, dell’individuazione concreta della condotta colposa tenuta dal dato non sussiste.









