Utilizzo intercettazioni in altro procedimento d’ufficio (art. 326 cod. pen.)

0
786

Utilizzo di intercettazione in altro procedimento e non nella più restrittiva norma di cui all’articolo 270 c.p.p.

La necessità è che la comunicazione verbale esaurisca in sé la condotta criminosa e implica che i suoi connotati di illiceità risultino evidenti e come tali immediatamente percepibili, senza necessità di ulteriori verifiche.

L’immediata rilevanza della sua portata illecita costituisce il connotato, trasferendone il regime di utilizzabilità dagli artt. 270 e 271 all’art. 235 cod. proc. pen.

Tale è il caso, come quello in esame, in cui vi era una comunicazione da parte di P.U. ad un soggetto tale condotta appariva immediatamente percepibile come violazione dell’art. 326 cod. pen. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio).

Scarica il testo della sentenza della Cassazione penale n.45516 del 8.11.2019.

Segui e condividi i nostri contenuti anche sui social network...