Secondo il consolidato di diffamazione è configurabile in presenza di un’offesa alla reputazione di una persona determinata e non può, quindi, ritenersi sussistente nel caso in cui vengano pronunciate o scritte espressioni offensive riferite a soggetti non individuati, né individuabili o a categorie, anche limitate, di persone.
E – in ipotesi di riferimento dell’informazione.
In altri termini, in punto tempo e luogo.
Del resto sia tale da consentire al pubblico di riconoscere con ragionevole certezza la persona cui la notizia è riferita.
Scarica il testo della sentenza della Cassazione penale n. 48058 del 26.11.2019.









