In tema di privacy, pubblichiamo la sentenza del Tar Lazio che qualche settimana fa, in data 10.12.2019, ha stabilito.
Il TAR innanzitutto amministrativo, ai sensi dell’art. 22 della l. 241/90, certamente ricomprende anche le riproduzioni audio o audiovideo di una prova orale di un pubblico concorso, ove siano state effettuate.
Infatti, l’art. 22 così recita: “si intende “per “documento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale”.
Essendo la prova orale di un concorso certamente riconducibile al procedimento dalla pubblica amministrazione.
La norma infatti è assolutamente chiara nel riferirsi ad atti anche solo “detenuti” e non formati dalla pubblica amministrazione. Inoltre le prove concorsuali orali sono certamente atti del procedimento concorsuale al pari delle prove scritte.
Pertanto l’accesso alle prove scritte allo stesso modo deve esserlo anche a quelle orali, ove esse siano state registrate o videoregistrate.
A tal fine, è ininfluente la circostanza che la Commissione di esame non si sia poi avvalsa di tali registrazioni, in quanto.
Infine, non possono assumere rilevanza ragioni di riservatezza dei terzi.
In primo luogo, va sul punto a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l’essenza della valutazione. (T.A.R. Roma, (Lazio) sez. III, 10/09/2013, n.8199).
Inoltre, in ogni caso, qualora, attesa la specifica natura dei documenti in questione (registrazioni audio-video delle prove orali), dovesse profilarsi un contrasto di accesso, trattandosi di accesso per fini di necessità difensive, queste ultime dovrebbe comunque ritenersi prevalenti.
Nel caso di specie non sono state evidenziate o allegate dall’ente pubblico nel provvedimentomeno di tutela di dati sensibilissimi.
In ogni caso, qualora tali esigenze dovessero successivamente emergere, l’amministrazione potrà adottare accorgimenti tecnici idonei a contemperare l’interesse all’accesso e quello alla riservatezza dei terzi, come peraltro richiesto dalla stessa parte ricorrente.
Il diniego impugnato a consentire, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, l’accesso da parte del ricorrente anche alle registrazioni audio e audiovideo delle prove orali, previa eventuale adozione degli opportuni accorgimenti tecnici volti a contemperare la tutela di eventuali interessi alla riservatezza degli altri concorrenti.
Scarica il testo integrale della sentenza n.14140 del 10.12.2019.









