La Suprema Corte ha Cassato di cui all’art. 256 d.lgs. 152/2006.
Il Giudice di legittimità ha chiarito alla altrui direzione.
La giurisprudenza ha ormai chiarito proprio e di colpevolezza.
E’ stata chiarita anche la natura auto.
Ai sensi dell’art. 8 d.lgs. 231/2001, rubricato per causa diversa dall’amnistia.
Ciò significa che la responsabilità amministrativo-penale da organizzazione prevista dal d.lgs. n. 231/2001 investe direttamente l’ente, trovando nella commissione di un reato, ma non già l’intera sua concretizzazione.
La colpa di organizzazione, quindi, fonda una colpevolezza auto a quella della persona fisica.
Tale auto fu commesso.
Detta causa di esclusione della punibilità non è, poi certamente applicabile alla responsabilità amministrativa dell’ente, essendo espressamente e univocamente riferita alla realizzazione di un reatorico, ma è volta a sanzionare la colpa di organizzazione dell’ente.
Scarica il testo della sentenza della Cassazione penale n.1420 del 15.01.2020.










