La sentenza del TAR del Lazio decide sul ricorso presentato dell’Antitrust che condannava il social network per pratica ingannevole su dati personali.
Due le ipotesi in discussione:
- la prima riguardava la fase di registrazione dell’utente nella Piattaforma FB (sito di Facebook Inc.”;
- la seconda pratica concerneva il meccanismo che comporta la trasmissione dei dati degli utenti dalla Piattaforma (sito di indurlo a non modificare la scelta operata dalla società
Numerose le censure ipotizzate dai ricorrenti tra cui, ad esempio, che l’unica tutela del dato dei dati dell’utente ai fini dell’iscrizione e dell’utilizzo del “social network”.
Secondo l’Auto che tra questi e i soggetti interessati.
Il fenomeno della “patrimonializzazione” del dato per la fruizione di un servizio, quale è quello di utilizzo di un “social network”.
Deve quindi escludersi che l’omessa informazione dello sfruttamento privacy”.
La non sovrapponibilità dei piani relativi alla tutela della “privacy” e alla protezione del consumato che la disciplina consumeristica non trova applicazione “unicamente quando disposizioni estranee a quest’ultima, disciplinanti aspetti specifici delle pratiche commerciali sleali, impongono ai professionisti, senza alcun margine di manovra, obblighi incompatibili con quelli stabiliti dalla direttiva 2005/29”.
Non sussiste, nel caso di specie, alcuna incompatibilità o antinomia tra le previsioni del “Regolamentore al fine di fargli assumere una scelta economica consapevole.
Il TAR conclude confermando la sanzione per il profilo relativo alla prima violazione mentre annulla il provvedimentore.
Scarica il testo della sentenza del TAR n.261 del 10.01.2020.









