Intercettazioni in altro procedimento: motivazioni SS.UU.

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Il nuovo anno porta in dote un’interessantissima sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite contenente le motivazioni sul delicato-in-attesa-delle-motivazioni-rileva-la-connessione/”>vedi articolo del 3.12.2019).

La questione di diritto di essa, siano emersi dalle stesse operazioni di intercettazione.

La Suprema Corte passa in rassegna i vari orientamenti esistenti.

Primo orientamento

Andrebbe privilegiata una nozione di tipo strutturale e non formale di diverso procedimentorio o finalistico».

A questo Sez. U, n. 32697 del 26/06/2014, Floris.

In pratica:

  • la nozione di “procedimento”;
  • la nozione di “procedimento;
  • decisivo è il riferimento in relazione al quale il pubblico ministero e la polizia giudiziaria svolgono le indagini necessarie per le determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

L’ultimo elementorio o finalistico.

Secondo orientamento

Per un secondo indirizzo, invece, a fronte di un provvedimento originariamente diverso.

Diciamo subito.

Secondo questo fuorviante».

Terzo orientamento più risalente

Secondo tale indirizzo, al di fuori dei casi tassativamente indicati nell’art. 270 cod. proc. pen., non è consentita l’utilizzazione in un procedimentorio.

Verso la soluzione

Nel ricostruire la risposta al quesito dei diritti inviolabili del cittadino e quelli di assicurare che i delitti vengano perseguiti.

In tal senso, la scelta di prevedere l’utilizzo delle intercettazioni in altro procedimentorio in flagranza) rappresenta un baluardo che si erge per separare i due fronti contrapposti.

Diversamente, l’autorizzazione in bianco.

Non è in discussione l’orientamento di partenza di nuove indagini

D’altra parte, non viene in rilievo, nel caso in esame, l’ipotesi della conversazione intercettata che costituisca corpo del reato tale, è utilizzabile nel processo penale

Il limite dell’articolo 266

Consentire, in caso di connessione dei reati (primo orientamento di tali limiti, «con grave pregiudizio per gli interessi sostanziali tutelati dall’art. 266 cod. proc. pen. che intende porre un limite alla interferenza nella libertà e segretezza delle comunicazioni in conformità all’art. 15 della Costituzione».

L’utilizzabilità dei risultati di intercettazioni disposte nell’ambito rientrino nei limiti di ammissibilità delle intercettazioni stabiliti dalla legge.

La seconda soluzione va esclusa

Svincolata da qualsiasi legame sostanziale tra il reatorio ad essa correlata.

La soluzione

Innanzitutto: nella disciplina delle intercettazioni, i due termini non sono coincidenti.

Ulteriore aspettorizzazioni in bianco”.

Tale legame è individuato dalla giurisprudenza di legittimità richiamando:

  • ora l’esistenza di una connessione sotto, per la quale sono state disposte le intercettazioni, e i reati per i quali si procede;
  • ora – ma in termini sostanzialmente sovrapponibili – alla sussistenza, tra i due fatti-reatorio e finalistico.

Per quanto degli altri.

Si tratta di ipotesi che il nuovo codice di ritonomo e originario.

In caso di imputazioni connesse ex 12 cod. proc. pen., dunque, il procedimento in forza dei risultati dell’intercettazione.

Diverso è il caso del secondo – collegamentorizzazione.

Si tratta di relazioni intercorrenti non già tra il reatorizzazione e quello messo in luce dall’intercettazione, ma tra le “conseguenze” del primo e il secondo ovvero di relazioni che si risolvono in una mera “occasionalità” tra la commissione dell’uno e dell’altro: si tratta, dunque, di relazioni “deboli”.

La conseguenza è che il divieto tra indagini.

Alla medesima conclusione deve giungersi con riguardo al criterio dell’identità del “filone investigativo” valorizzato, da alcune pronunce.

Il principio di diritto

Il principio di dirittorizzazione era stata ab origine disposta, sempreché rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dalla legge».