Legge 241: accesso a conti e dichiarazioni del coniuge

0
477

In due distinte sentenze il Consiglio di stato per separazione ai sensi della legge 241 del 1990.

Il punto di partenza sono due sentenze del TAR di Milano.

Nella prima, la n.5345 del 2019, il tema è quello dell’accesso ai conti correnti bancari.

L’appellante ha chiestorie.
L’Agenzia delle Entrate ha negato l’accesso.
A seguito i dati patrimoniali e finanziari richiesti.

Il Consiglio di Stato della specificità.

In particolare, la richiesta di accesso della appellante ha riguardatori finanziari all’Anagrafe tributaria.

Una richiesta di queste proporzioni, oltre ad essere in parte indeterminata, imporrebbe all’Amministrazione un onere di ricerca e di individuazione dei documenti tale da essere suscettibile di incidere sulla stessa funzionalità del plesso finanziario.

Mancherebbe quindi il requisito della indicazione circostanziata e non generica della documentazione di cui si chiede l’esibizione, con effetti inevitabili anche sul piano della concretezza dell’interesse all’accesso.

Costituisce regola generale quella secondo cui, in sede di istanza di accesso ai documenti amministrativi, l’Amministrazione è tenuta unicamente a produrre documenti già esistenti e individuati e non anche a compiere attività di ricerca ed elaborazione degli stessi e ciò al fine di coniugare il diritto di attività.

In sostanza, non si può costringere l’Amministrazione ad una attività di ricerca e di elaborazione di dati, per cui la richiesta di accesso non può essere generica, eccessivamente estesa, riferita ad atti non specificamente individuati ovvero tale da impegnare a formare nuovi documenti amministrativi, potendosi il rimedio di cui all’art. 25 della legge n. 241/1990 impiegare esclusivamente al fine di ottenere il rilascio di copie di documenti già formati e in possesso della stessa Amministrazione

Nella seconda, la n.5347 del 2019, l’appellante ha chiesto all’Agenzia delle Entrate, l’accesso alla documentazione fiscale del coniuge, relativa alle dichiarazioni dei redditi, alle dichiarazioni IVA, Irap e modello 770 e alle certificazioni dei sostituti di imposta degli ultimi tre anni, nonché a tutta la contrattualistica riguardante le proprietà immobiliari dello stesso e l’elenco degli atti del registro dell’ultimo decennio.
La richiesta di accesso è stata presentata in relazione ad un procedimentorie.
ll giudice di primo grado ha rigettato la carenza di interesse ab origine della ricorrente.

Secondo il Tar i documenti oggetto (in particolare, ai sensi dell’art. 155 sexies delle disposizioni di attuazione al c.p.c. e dell’art. 492 bis del c.p.c., nonché con gli ordinari strumenti contemplati dagli artt. 211 e 213 c.p.c. in materia di esibizione delle prove e dei documenti).

Il giudice di prime cure ha inoltre evidenziato dalle regole del processo civile. In ogni caso, gli atti richiesti non sarebbero ostensibili, oltre che per ragioni di riservatezza, anche in forza di espresse previsioni normative (ad esempio, per gli atti del registro dall’art. 18 del d.P.R. n. 131/1986).

Per il consiglio di Stato delle reali condizioni economiche del coniuge non è stata completamente compiuta.

Ovviamente l’interesse attiene alla documentazione diversa da quella già presentata in atti.

Secondo il Consiglio di stato di separazione,

Secondo il Tar, non si sarebbe potuta ravvisare neppure l’ipotesi residuale contemplata all’art. 24, comma 7, della legge n. 241/90, e cioè l’esistenza dei requisiti della necessità ed indispensabilità dell’accesso, intesi quale impossibilità di soddisfare l’interesse alla conoscenza di determinati documenti in altro modo.

Il Consiglio di Stato di un giudizio di separazione personale.

Nel caso in esame, l’istanza di accesso è stata presentata ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241/1990 proprio a fini defensionali, cosicché, posto dal Tar, in altra sede giudiziale.

D’altra parte, con la modifica della legge n. 241/1990, operata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, è stata disposta la prevalenza del diritto prospettando l’esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante.

L’equilibrio tra accesso e privacy è dato legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (c.d. Codice della privacy) e delle norme di cui alla legge n. 241/1990.

Prevale o quanto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali dati “sensibili” del coniuge, l’esigenza di ottenere l’ostensione dei documenti reddituali richiesti.

Scarica il testo della sentenza del TAR n.5345 del 29.07.2019.

Scarica il testo della sentenza del TAR n.5347 del 29.07.2019.

Segui e condividi i nostri contenuti anche sui social network...