Nel caso della sentenza della Cassazione si ribadisce il principio secondo cui se il dispositivo che intercetta il bancomat non funziona non si realizza alcun reato.
L’ipotesi attiene a un soggetto dell’accesso.
Il suddetto punisce la condotta di “Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi”.
La difesa aveva denunciato essere accertata la reale idoneità dell’apparecchiatura sequestrata a captare i dati riportati sulle bande magnetiche delle carte che vi venivano inserite.
La Cassazione premette che la installazione abusiva di apparecchiature atte ad intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico, mediante il posizionamento nelle comunicazioni riservate, traendo indebita conoscenza delle stesse.
Aggiunge che deve considerarsi che il reato, per la sua sussistenza, non è necessario accertare, ai fini della sua consumazione, che i dati siano effettivamente raccolti e memorizzati.
Proseguono gli Ermellini ricordando che nell’ambito costitutivo della fattispecie incriminatrice, onde spetta al giudice, in base alle circostanze concrete del singolo caso, accertarne la esistenza.
Diversamente, nei reati di pericolo presunto, non essendo ammessa, peraltro, prova contraria della sua effettiva esistenza.
Con riferimento, dunque, alla fattispecie di cui all’art. 617 quinques cod. pen., ciò che è necessario accertare è la idoneità dell’apparecchiatura installata a consentire tale raccolta o memorizzazione dei dati.
Nel caso di specie, non è stato nello sportello “Postamat” per il prelievo, né la idoneità della microcamera a riprendere i codici PIN digitati dagli utenti, così da captare dati e informazioni personali inseriti nel sistema informatico.









