Con la sentenza scaricabile, gli Ermellini si esprimono sul tema dei limiti del processo di ammissibilità che si instaura allorché viene avanzata la richiesta di revisione del processo in virtù di una nuova perizia (fonica nella fattispecie).
La Cassazione, in questobre 1990.
Nel ricorso si chiede l’annullamento dell’ordinanza deducendo, in particolare, l’inosservanza e erronea applicazione degli artt. 630, lett. c), 631 e 634, comma 1, cod. proc. pen. perché la valutazione della Corte:
- avrebbe dovutodi scientifici a rendere dubbia la prova acquisiti;
- ha trascuratodologie – costituire una nuova prova rilevante ai fini della decisione.
Orbene, secondo il Giudice di legittimità, l’istituto di un nuovo giudizio che, per essere tale, deve necessariamente fondarsi su elementi di indagine diversi da quelli compresi nel processo conclusosi con il giudizio precedente.
In particolare, una diversa valutazione tecnico- scientifica di elementi fattuali già noti può costituire “prova nuova”, ex art. 630, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quando risulti fondata su nuove meto oltre ogni ragionevole dubbio.
In questorio fra le parti.
La Corte d’appello deve comparare le prove su cui si è fondata la sentenza di condanna con quella nuova che è stata proposta e valutare la resistenza delle prime alla seconda per verificare l’attitudine di questa a condurre a un proscioglimento, ma senza trascurare l’inaffidabilità o la semplice inconferenza della nuova prova.
Nella fattispecie, la richiesta di revisione è stata fondata sulla necessità di espletare una perizia fonica per valutare la presenza del ricorrente fra gli interlocutori nelle conversazioni telefoniche sui contenuti delle quali si fondano gli elementi di prova a suo carico.
Tuttavia, in realtà, la nuova prova proposta mira a sotto.
In altri termini, l’affinamento a accertamenti inidonei a determinare modificazioni sostanziali del quadro delle prove.
Scarica il testo della Sentenza della Cassazione penale n. 1668 del 16.01.2020.










