Reato di competenza

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Gli Ermellini, con la recentissima sentenza scaricabile, si sono pronunciati sul conflitto.

Il primo si dichiarava incompetente e proponeva conflittoriale.

Il giudice confliggente osservava, invece, che non trovava applicazione la norma derogato di colleganza tra magistrati, la cui sola esistenza giustifica la deroga posta dall’art. 11 cit..

Aggiungeva che, in ogni caso, la madre della minore – persona offesa, magistratoria con la costituzione di parte civile, non ancora esercitabile in considerazione della fase processuale.

Osserva il Collegio che sussiste materia di conflitto la loro competenza.

Il conflitto nel senso della competenza del Tribunale di Napoli.

L’articolo 11 cod. proc. pen. disciplina la competenza per i procedimenti riguardanti Magistrati, sia come indagati o imputati sia come persone offese o danneggiati dal reato per legge dalla tabella A, allegata all’articolo 1 disp. att. cod. proc. pen., che contiene una attribuzione di competenze «a catena».

La disposizione costituisce un’evidente eccezione al principio generale del Giudice naturale, così come individuatoriale e quindi di frequentazioni quotidiane.

Secondo l’orientamento, ai sensi dell’articolo 21, comma 1 cod. proc. pen..

Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo il quale l’operatività dell’art. 11 cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che il magistrato.

Affinché diventi operante la competenza del foro derogato giuridico spettanti all’organo del Pubblico Ministero.

A detta opzione ermeneutica – che, in buona sostanza, limita l’operatività dell’istituto.

Scarica il testo della Sentenza della Cassazione penale n.1627 16.01.2020.

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