Sequestro per equivalente e sequestro diretto

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La Corte di Cassazione Penale affronta il tema della confisca per equivalente ai danni del rappresentante legale dell’ente a seguito dell’accertamento di un reato tributario, in caso di impossibilità di sequestro diretto.

Il caso concreto e i motivi del ricorso

La vicenda riguarda il legale rappresentante di una società agricola, condannato nei gradi di merito alla pena di cinque mesi di reclusione per il reato di omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto (articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000), in relazione a un’evasione pari a € 424.285,00 per l’anno di imposta 2010.

L’imputato ha proposto ricorso dinanzi alla Suprema Corte articolando le proprie difese su due elementi principali:

  • l’assenza dell’elemento soggettivo per causa di forza maggiore, sul presupposto che l’incremento dei costi operativi avesse imposto l’utilizzo della liquidità per la continuità aziendale;
  • l’illegittimità della confisca per equivalente disposta sui propri beni personali, lamentando l’assenza di una preventiva verifica circa la possibilità di eseguire un sequestro diretto del profitto nelle casse della società beneficiaria del risparmio d’imposta.

La decisione della Corte di cassazione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando le statuizioni dei giudici di merito e concentrando l’analisi giuridica sui presupposti applicativi delle cautele reali nel diritto penale tributario.

1. La nozione di profitto accrescitivo e la natura del sequestro diretto

Il collegio ha ricordato che, secondo l’orientamento delle Sezioni Unite, il profitto del reato si identifica con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commissione dell’illecito. Nel caso dei reati fiscali, tale profitto è costituito dal risparmio di spesa ottenuto dal mancato versamento del tributo.

Quando l’oggetto della misura è il denaro, la Suprema Corte specifica le regole di ingaggio della cautela reale:

  • il sequestro delle somme di denaro disponibili sul conto della società deve essere qualificato come sequestro diretto;
  • data la natura fungibile del bene, per procedere al sequestro diretto del denaro non è necessaria la prova del nesso di derivazione causale tra la specifica somma materialmente vincolata e il reato;
  • il sequestro diretto è consentito nei confronti della persona giuridica solo se il profitto (o i beni fungibili direttamente riconducibili a esso) sia rimasto nella concreta disponibilità dell’ente collettivo.

2. Il rapporto di sussidiarietà e l’onere della prova

L’attivazione del sequestro per equivalente sui beni dell’amministratore si pone in un rapporto di sussidiarietà rispetto al sequestro diretto sul patrimonio societario. La Corte ha chiarito che non è consentito aggredire il patrimonio personale degli organi della persona giuridica qualora sia possibile applicare il sequestro diretto nei confronti della società, la quale non può considerarsi terza estranea al reato tributario commesso a suo vantaggio.

Tuttavia, l’applicazione di questo principio subisce una precisa inversione dell’onere di allegazione:

  • il sequestro per equivalente sui beni personali dell’imputato è legittimo sul mero presupposto dell’impossibilità (anche transitoria) di reperire il profitto diretto all’interno dell’ente;
  • non è richiesta una preventiva e generalizzata attività di ricerca dei beni da parte degli organi inquirenti prima di procedere per equivalente;
  • graverà interamente sul ricorrente l’onere di fornire la prova della concreta e attuale esistenza di denaro o altri beni fungibili nella disponibilità della persona giuridica, indicando specificamente gli atti processuali dai quali risulti la reale rinvenibilità del profitto diretto.

Nel caso di specie, il ricorrente si era limitato a eccepire la generica capienza del patrimonio sociale. La Cassazione ha stabilito che la solvibilità globale dell’azienda riguarda la disponibilità patrimoniale complessiva ma non coincide con la prova dell’esistenza del profitto diretto, rendendo così pienamente legittimo il vincolo per equivalente sui beni personali dell’amministratore.

Cassazione Penale 1431 del 15.01.2020

23 gennaio 2020

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