Clausola di riserva nel reato di riciclaggio: associazione per delinquere e associazione mafiosa

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Prendiamo spunto tra i reati di associazione a delinquere e riciclaggio al fine di valutare l’operatività della clausola di riserva sia nel caso di associazione c.d. “semplice” che nel caso di associazione mafiosa.

La Suprema Corte giudica infondato a rispondere anche dell’imputazione di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati-fine del sodalizio criminoso.

L’assunto dall’art. 648-bis cod. pen. dalla condotta associativa.

Tale conclusione è in linea con precedenti pronunce in cui la Corte ha ritenuto di riciclaggio dei beni acquisiti attraverso la realizzazione dei reati fine dell’associazione.

Diverso è il caso dell’associazione mafiosa con la conseguente impossibilità dell’estensione del principio della sentenza delle Sezioni unite Iavarazzo alle associazioni a delinquere semplici, postologiche e strutturali dei delitti di associazione a delinquere e di associazione a delinquere di stampo mafioso.

Difatti, mentre l’associazione di tipo mafioso si connota, rispetto con la consapevolezza e la volontà di inserirsi organicamente nella vita del gruppo delinquenziale.

Nell’associazione a delinquere di stampo mafioso è la stessa esistenza della consorteria in sé a produrre ricchezza economica individuale e collettiva mentre nell’associazione a delinquere semplice detto” è certamente inesistente a livello generale, potendosi determinare solo in conseguenza della realizzazione di determinati reati-fine.

La norma in tema di confisca, ad esempio, impone una correlazione tra bene e reato.

Nell’ipotesi di reato – si ricava, in chiave esplicativa, dalla differente proiezione sul terreno economico delle attività poste in essere dalle associazioni ex art. 416-bis cod. pen.

Di contro, le associazioni a delinquere semplici non sono di per sé produttive di proventi illeciti che, se conseguiti, costituiscono il “frutto” degli eventuali reati-fine.

Il principio si applica anche al caso oggetto dell’IVA a monte“.

In conclusione, si può quindi affermare che tra il delitto.

Scarica il testo della sentenza della Cassazione penale n.5730 del 13.02.2020.

17 febbraio 2020

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