Dalla complessa e articolata sentenza della Corte di Cassazione penale, commentiamo il principio di dirittorizzazione di urgenza del PM per un periodo superiore a 15 giorni nei limiti massimi di 40 giorni in caso di intercettazioni superiori a 15 giorni.
Secondo il ricorrente vi sarebbe la violazione degli artt. 267 e 271 cod. proc. pen., nonché dell’art. 13 del decreto dall’art. 267 comma 3 cod. proc. pen., con la conseguenza che sarebbero inutilizzabili i risultati delle intercettazioni captate oltre il quindicesimo giorno dal loro inizio.
Secondo gli Ermellini la censura è inammissibile perché manifestamente infondata tenuto del pubblico ministero, è derogabile nei processi di criminalità organizzata.
Tantorizzate dal giudice per le indagini preliminari o disposte, in via d’urgenza, dal pubblico ministero, prorogabile per periodi successivi di quindici giorni.
La portata generale di tale deroga trova conferma nel successivo comma 2, il quale prevede che
«Nei casi di cui al comma 1, la durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal giudice con decreto per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero; in tal caso si osservano le disposizioni del comma 2 dell’art. 267 del codice di procedura penale.»
Tale disposizione fissa i termini di durata delle intercettazioni e delle relative proroghe per tutte le intercettazioni disposte ai sensi del precedente comma 1, ivi comprese quelle disposte o prorogate in via di urgenza dal pubblico ministero e, quanto a quella dell’art. 267 cod. proc. pen., perché prevede che ad essa possa provvedere, in caso d’urgenza, direttamente il pubblico ministero.
Il rinvio all’art. 267 cod. proc. pen., comma 2, riguarda ovviamente l’obbligo di convalida, ma non la durata del termine della proroga, che rimane quello speciale fissato, cioè venti giorni.
Tale stato dalla costante giurisprudenza della Corte, secondo cui le operazioni di intercettazione disposte dal pubblico ministero in via d’urgenza, nel corso delle indagini per delitti di criminalità organizzata, hanno la durata massima di quaranta giorni e, per i periodi di proroga, la durata di venti giorni.









