Differimento udienza: requisiti che escludono l’abnormità

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La Suprema Corte con la sentenza del 25 febbraio tratta i requisiti posti dall’ordinamento udienza escludendo l’ipotesi di abnormità.

Il comma 9-bis dell’art. 309 cod. proc. pen., inserito udienza «se vi siano giustificati motivi» e si limita a stabilire che il Tribunale a fronte di tale istanza “differisce la data dell’udienza…”.

La disposizione in esame non prevede che si proceda nelle forme disciplinate dall’art. 127 cod.proc.pen. o che sia obbligatoria (né facoltativa) la partecipazione del pubblico ministero né che l’istanza debba essere necessariamente delibata nell’udienza camerale fissata per la discussione dell’impugnazione cautelare.

Trattasi di provvedimento ex lege). – “sono adottati senza l’ osservanza di particolari formalità” (cfr Sez.2, n.35659 del 27/06/2018, Rv.273601 – 01, in motivazione).

Ed è stato udienza, non deve sindacare la qualità delle ragioni addotte ma solo considerare se le stesse rientrino nei «giustificati motivi».

Il Tribunale dovrà, quindi, verificare:

a) se siano stati indicati í motivi,

b) se questi motivi siano attinenti ad esigenze di difesa sostanziale,

c) se non siano meramente pretestuosi.

A parte, pertantorio da consultare, tali da rendere giustificabile l’affermazione che è pretestuosa la richiesta di ritardare la decisione, il Tribunale non può sindacare la «qualità» dei motivi.

La disposizione costituisce un’eccezionale ipotesi di dilazione di un termine di decisione che è così breve ed assistito ad una breve dilazione per le sue esigenze difensive.

L’unico ambito della «qualità» dei giustificati motivi, è anche ragionevole che la scelta venga fatta (anche) in base ad esigenze organizzative dell’ufficio giudiziario (cfr in termini, Sez.6, n.13049 del 03/03/2016, Rv.266189 – 01).

Il comma 9-bis dell’art. 309 cod. proc. pen., attribuisce al Tribunale (del riesame) la competenza a provvedere in ordine all’istanza di differimento.

L’adozione, come avvenuto abnorme.

La categoria della abnormità, nella elaborazione giurisprudenziale che ne ha individuato.

Insomma, abnorme è l’atto giudiziario, per vizi genetici, strutturali e funzionali si collochi non solo al di fuori delle singole norme ma anche dell’intero sistema organico della legge processuale.

È affetto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite.

La abnormità dell’atto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l’impossibilità di proseguirlo.

Scarica la Sentenza della Cassazione Penale n. 7403 del 25 02 2020

 

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