La Cassazione, chiamata a intervenire in un caso di condanna avverso soggetti che istigavano al terrorismo internazionale, ha affermato al pubblico.
La Corte di assise di appello di Perugia aveva confermato di persone a commettere i reati di cui agli articoli 270-bis, 270-sexies, 280 e 422 cod. pen., facendone al contempo apologia.
Reati tutti aggravati per essere stati commessi attraverso strumenti informatici e telematici, in relazione a delitti di terrorismo, con finalità di terrorismo e di eversione, e con il contributo.
Le indagini hanno avutoraggio passivo della rete web ad opera della Polizia postale e in particolare della piattaforma del social network Facebook, ove erano diffusi messaggi e immagini di propaganda dell’ISIS.
Esse si sono in un primo tempo indirizzate nei confronti del cittadino tunisino radicalizzato – erano collegati alcuni account tramite Facebook, con i quali scambiava like e/o postava commenti su varie immagini e video di propaganda jihadista oppure li condivideva.
È emerso in particolare il collegamento islamico con gli account riconducibili ad altri due soggetti.
È stato islamico.
La Cassazione ha ricordatori e, quindi, con un unico termine, cattivi musulmani.
Del resto dall’esperienza giudiziaria degli ultimi anni, specie maturata in altri Paesi europei.
Si è riscontrato sociale e di ribellione nei confronti delle degradate situazioni di vita le manifestazioni terroristiche.
Il ragionamentoria e/o apologetica.
La Corte territo I – ( Sez. 6, n. 31562 del 18/04/2019, PG c/ Di Marco, Rv. 276468 -.
Se, però, il parametro delle qualità personali degli autori.
La Corte di cassazione ha già stabilito bellico siro-iracheno e all’Isis che ne è parte attiva, dai quali, anche solo indirettamente, possa dedursi un richiamo alla jihad islamica e al martirio, in considerazione, sia della natura di organizzazioni terroristiche, rilevanti ai sensi dell’art. 270-bis cod. pen., delle consorterie di ispirazione jihadista operanti su scala internazionale sia della potenzialità diffusiva indefinita della suddetta modalità comunicativa”.
Nel caso in esame la Corte territo della modalità pubblica sia in riguardo ai messaggi postati nella sezione c.d. aperta delle pagine Facebook sia a quelli immessi nella sezione a cui accedono i soggetti legati da amicizia sul social network.
Per il primo caso, il carattere pienamente pubblico è fuor di dubbio, perché chiunque acceda alla rete Internet può avere accesso alla visione di quei messaggi; per la seconda ipotesi, la modalità pubblica della diffusione dei messaggi è parimenti da affermare, non solo per il rilevante numero di amici che gli account dei ricorrenti annoveravano, con la potenzialità di ulteriore diffusione ad altri amici, in una catena di continue moltiplicazioni dei destinatari dei messaggi, ma anche perché l’adesione alla cerchia di amici avviene sulla base di un semplice modulo – richiesta e successiva accettazione di amicizia nella rete del social network – che rende il profilo Facebook un luogo virtuale inquadrabile quanto al pubblico, secondo la definizione di cui all’art. 266 cod. pen.
Scarica il testo della sentenza della Cassazione penale n.2442 del 23.01.2020.










